Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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In Germania l’impiego di rappresentazioni nazionalsocialiste come la croce uncinata e altri simboli nazisti è punito dal § 86a del Codice penale tedesco. Secondo tale norma è punito con una pena privativa della libertà fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque in Germania diffonde o impiega in pubblico, nel corso di un raduno o all’interno di testi da lui diffusi, le rappresentazioni di partiti o associazioni vietate dal § 86 capoverso 1 numeri 1, 2 e 4 del Codice penale tedesco o fabbrica, tiene in deposito, importa o esporta per diffonderli o impiegarli in Germania o all’estero oggetti che raffigurano o contengono tali rappresentazioni. Secondo il capoverso 2 di tale norma, i simboli ai sensi della legge in questione sono in particolare bandiere, distintivi, uniformi, slogan o forme di saluto di siffatte organizzazioni. A ragione dell’orientamento molto restrittivo della giurisprudenza che non annoverava l’impiego di varianti di tali simboli tra le fattispecie punibili72, la legge sulla lotta contro la criminalità73 ha equiparato i simboli descritti con le loro varianti facilmente confondibili con i primi, ampliando nel contempo il campo d’applicazione del § 86a capoverso 1 del Codice penale tedesco per quanto concerne l’esportazione e l’utilizzo dei simboli al di fuori della Germania.
I beni giuridici tutelati sono costituiti dallo Stato democratico e dalla pace politica74. Tale protezione non si applica soltanto di fronte ai simboli di estrema destra bensì anche nei confronti di altre rappresentazioni simboliche il cui impiego potrebbe dare l’impressione che le organizzazioni anticostituzionali, ossia estremiste o xenofobe, benché vietate, potrebbero propagare la loro rinascita75. Anche il diritto tedesco tenta dunque di frenare la violenza estremista sia di destra sia di sinistra. Secondo la giurisprudenza più recente relativa a tale norma, qualsiasi utilizzazione che permette di riconoscere un simbolo otticamente o acusticamente costituisce un reato senza che sia necessaria la cessione fisica di un oggetto. Quanto alla nozione di pubblicità, non si tratta del carattere pubblico del luogo, bensì del fatto che le informazioni disponibili possono essere consultate da una cerchia piuttosto vasta di persone senza che tra loro vi sia un legame personale76. Come nel caso del § 86 del codice penale tedesco, tale prescrizione è limitata dall’applicazione per analogia dei capoversi 4 e 5 del § 86.
Mentre il § 86a del codice penale tedesco si applica all’impiego di rappresentazioni di organizzazioni e partiti già vietati, il § 9 capoverso 1 della legge sulle associazioni77 si applica invece all’utilizzo di simboli caratteristici di un’associazione nei confronti della quale è in corso un procedimento d’interdizione. Sono in particolare le bandiere, le insegne, le uniformi, gli slogan e le forme di saluto a essere considerati come simboli. Al § 9 capoverso 2 è stato aggiunto un nuovo secondo periodo, entrato in vigore il 1° gennaio 2002 (Bundesgesetzblatt I pag. 361), . Tale frase stabilisce che ai simboli menzionati nel primo periodo sono equiparate le loro varianti se quest’ultime possono venir facilmente confusi con i primi. Un nuovo capoverso 3 stabilisce che ai simboli di un’associazione vietata, utilizzati in una forma essenzialmente identica da una parte non vietata dell’associazione o da organizzazioni indipendenti che però condividono gli obbiettivi dell’associazione vietata, si applica il capoverso 1.
72 Cfr. BGHSt 25, 128 in merito alla rappresentazione di un essere umano sotto forma di croce uncinata.
73 Legge volta a modificare il codice penale, il codice di procedura penale e altre leggi (Verbrechensbekämpfungsgesetz / VerbrBekG).
74 Bay NJW 1988, 2902.
75 TRÖNDLE/FISCHER, Kommentar zum StGB, 2001, § 86a N. 1.
76 Cfr. OLG Frankfurt, NStZ 1999, pag. 357, sulla diffusione di croci uncinate mediante posta elettronica.
77 Gesetz zur Regelung des öffentlichen Vereinsrechts (Vereinsgesetz / VereinsG).