Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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sono adempite, occorre obbligatoriamente confiscare gli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato. Le disposizioni sulla confisca previste dalla Parte speciale del CP – come pure le pertinenti disposizioni del diritto penale accessorio – prevalgono sulle disposizioni generali dell’articolo 69 CP. La differenza tra le disposizioni speciali sulla confisca e l’articolo 69 CP (cfr. sopra n. 2) risiede nel fatto che nel primo caso non occorre dimostrare la messa in pericolo concreta della sicurezza delle persone, della moralità o dell’ordine pubblico. La legge presume una messa in pericolo dell’ordinamento giuridico e gli oggetti vanno resi inutilizzabili o distrutti. Condizione sufficiente per la confisca è che l’atto realizzi la fattispecie penale e abbia carattere illecito. La regolamentazione proposta corrisponde in ampia misura a quella dell’articolo 197 numero 3 CP (pornografia dura). Mentre il sequestro costituisce una misura processuale decisa dalle autorità di perseguimento penale, la confisca è disposta dal giudice penale.
6.8 Scopi culturali o scientifici degni di protezione (n. 3)
Gli atti materiali menzionati dal numero 1 non sono punibili se i simboli o gli oggetti vengono utilizzati o diffusi per scopi culturali o scientifici degni di protezione.
Il termine «culturale» è inteso in modo generico come nel caso degli articoli 135 e 197 CP. Include tutte le manifestazioni spirituali, artistiche, politiche, letterarie, storiche e religiose96. Lo scopo culturale può quindi risultare da un contenuto di natura informativa (ad es. corrispondenza di guerra), documentale (ad es. conservare i vari simboli esistenti all’epoca del nazismo), storica (ad es. rappresentazione del saluto nazista), morale (ad es. sostegno per allontanarsi da questi ambienti) o religiosa (ad es. rappresentazione della svastica nel buddismo). Inoltre, anche i film di guerra nei quali gli attori indossano simboli razzisti per motivi di attendibilità rivestono uno scopo culturale. Possono invece costituire un problema le rappresentazioni di tali simboli all’interno di film o sulle custodie di dischi, il cui unico scopo è l’intrattenimento senza alcun riferimento agli eventi storici. Si potrebbe ad esempio immaginare un film che mostra un gruppo rock i cui membri indossano fasce bracciali con la svastica97.
Il valore scientifico dipende dalla necessità di utilizzare o diffondere i simboli di cui al numero 1 nell’ambito dell’insegnamento e della ricerca. La valutazione deve fondarsi su criteri oggettivi.
In questi casi una confisca ai sensi del CP è esclusa. Tale disposizione corrisponde all’articolo 135 capoverso 2 (rappresentazione di atti di cruda violenza) e all’articolo 197 numero 5 (pornografia) CP. Neppure agire come lo impone o lo consente la legge nell’ambito delle competenze ufficiali e gli obblighi professionali è punibile (cfr. art. 14 CP). Ciò è ad esempio il caso per le attività nel quadro di un monitoraggio ufficiale di Internet.
La revisione del Codice penale civile comporta tradizionalmente la modifica del Codice penale militare qualora la medesima disposizione figuri in entrambe le leggi.
96 Boll. Uff. 1989 N 723; Boll. Uff. 1990 N 2330 seg.
97 Ad es. il film «Mad Foxes», un cosiddetto B-movie svizzero del 1981, distribuito originariamente da Erwin C. Dietrich; l’episodio «Patterns of Force» della seconda stagione della serie televisiva Star Trek (1968) nella quale l’attore William Shatner (Kirk) e Leonard Nimoy (Spock) indossavano l’uniforme delle SS; oppure anche la custodia di «Motörhead», primo LP del gruppo hardrock omonimo, sulla quale, nella prima edizione inglese e tedesca, si può vedere una piccola svastica sulla punta di un casco della Wehrmacht che copre un cranio mostruoso. In tali casi occorrerebbe decidere quale film e quale musica persegue scopi culturali degni di protezione.