Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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Per evitare difficoltà d’interpretazione o di delimitazione, il comma 1 dell’articolo 261ter AP-CP menziona l’«utilizzazione» e la «diffusione» in pubblico di simboli razzisti, delle loro varianti e degli oggetti che raffigurano o comprendono tali simboli oppure loro varianti in modo generico invece di elencare gli atti punibili in modo esaustivo.
«Utilizzare» nel presente contesto significa indossare, propagandare, offrire, mostrare, esporre oppure rendere accessibili in altro modo92. Infatti non si comprende in che modo, ad esempio, l’esibire in pubblico potrebbe differenziarsi dall’esporre in pubblico. Di conseguenza, nel caso in cui qualcuno applicasse una svastica, ad esempio sulla propria cassetta della posta, visibile al pubblico, è piuttosto difficile stabilire se sta esibendo o esponendo tale simbolo. Mediante la formulazione proposta è possibile escludere siffatte distinzioni sottili, in parte di natura del tutto teorica. «Utilizzare» significa impiegare pubblicamente simboli che evidenziano un’opinione di carattere razzista.
«Diffondere» significa trasmettere elettronicamente, oralmente o per scritto all’indirizzo di un pubblico più o meno vasto, ad esempio mediante lettura, riproduzione, affissione, esposizione, distribuzione o vendita, i simboli o gli oggetti in questione, senza l’elemento propagandistico richiesto dal diritto vigente al comma 2 dell’articolo 261bis CP. In tal modo l’utilizzo del saluto nazista all’interno di un gruppo di persone che condividono le medesime idee diventa punibile se avviene in pubblico.
Il Tribunale federale definisce la nozione di «pubblico» nel DTF 130 IV 111. Una cinquantina di skinhead appartenenti a differenti raggruppamenti si erano riuniti a porte chiuse in un rifugio forestale per assistere a un discorso sulla genesi delle SS e delle «Waffen-SS». Il Tribunale federale ha negato il carattere privato a tale manifestazione dando una definizione più restrittiva dell’ambito privato nel quale è possibile manifestare propositi razzisti senza incorrere in sanzioni penali. In questa decisione il Tribunale federale ha qualificato di pubblici tutti i comportamenti e le asserzioni che non vengono espresse nel seno della cerchia famigliare, di un gruppo di amici o in un ambiente caratterizzato da relazioni personali o da particolare confidenza93. Penalizzare l’utilizzo privato di simboli razzisti ai sensi dell’articolo 261ter AP-CP costituirebbe invece un intervento eccessivo nei diritti fondamentali della libertà personale e della libertà d’opinione.
6.5 Fabbricare, tenere in deposito, importare, far transitare ed esportare simboli razzisti, loro varianti oppure oggetti che raffigurano o comprendono tali simboli o loro varianti (n. 1 comma 2)
Il comma 2 del numero 1 include la fabbricazione, il deposito, l’importazione, il transito o l’esportazione di simboli razzisti e oggetti ai sensi del comma 1 al fine di diffonderli o farne uso in pubblico.
«Fabbricare» significa produrre i simboli di cui al nuovo articolo 261ter AP-CP. Il fabbricante è
92 Cfr. in merito anche: § 86a del codice penale tedesco.
93 In seguito a tale decisione è emerso il timore che l’art. 261bis CP possa in futuro applicarsi anche ai discorsi tenuti in un esercizio pubblico. Il Consiglio federale ritiene tuttavia che tale nuova sentenza del Tribunale federale non renda punibili le dichiarazioni razziste proferite in occasione degli incontri allo Stammtisch sempreché non vengano udite da terzi. Nella sua decisione il Tribunale federale sottolinea che la condivisione delle medesime idee da parte dei partecipanti non basta per escludere il carattere pubblico del loro raduno ai sensi dell’articolo 261bis CP. Uno degli obiettivi perseguiti dall’articolo 261bis CP è proprio quello di evitare che l’ideologia razzista trovi terreno fertile per rafforzarsi e diffondersi ulteriormente.