Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
movimenti che mettono in dubbio la democrazia e lo Stato di diritto senza violenza e senza discriminazione razziale; movimenti che in uno Stato liberale non dovrebbero essere vietati. La nuova norma penale doveva invece contemplare piuttosto le rappresentazioni di quei movimenti di natura estremista che rifiutano la democrazia, i diritti dell’uomo o lo Stato di diritto e che, per raggiungere i loro scopi, sarebbero disposti a commettere atti di violenza e istigare alla discriminazione razziale.
2.8 Decisioni del Consiglio federale del dicembre 2004
Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale prese conoscenza dell’esito della consultazione del 2003 (cfr. n. 2.6) e decise di scindere la revisione in due oggetti distinti e proseguirla:
● Un primo progetto doveva contenere le basi legali delle misure contro la propaganda violenta e contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive35. Nel frattempo la modifica della LMSI è già entrata in vigore il 1° gennaio 200736.
● Il secondo progetto concernente la «Legge federale sulle misure contro il razzismo» doveva invece contenere l’articolo 261ter AP-CP e l’articolo 171d AP-CPM sulle «rappresentazioni con significato razzista». Secondo la volontà del Consiglio federale tale progetto doveva tenere conto della mozione 04.3224 della CAG-N del 29 aprile 2004 (n. 2.7). Dal momento che i reati razzisti vengono sovente commessi utilizzando la corrispondenza postale e i mezzi di telecomunicazione, in particolare Internet, il progetto doveva inoltre prevedere di aggiungere l’articolo 261bis CP vigente al catalogo degli atti punibili per i quali può essere ordinata la sorveglianza prevista dalla LSCPT. In considerazione dell’esito della procedura di consultazione, il Consiglio federale ha infine rinunciato a creare una fattispecie penale concernente le associazioni razziste (articolo 261quater AP-CP).
2.9 2005-2007: esame di un progetto volto alla modifica dell’articolo 261bis CP da un canto e l’istituzione di una norma che punisce l’utilizzazione di simboli razzisti dall’altro
Nel 2005, in occasione del dibattito parlamentare in merito alla mozione della CAG-N, è stato sottolineato che sarebbe stato tutt’altro che facile attuare il mandato della mozione37. Nel febbraio del 2006 iI capo del DFGP ha incaricato perciò l’Ufficio federale di giustizia (UFG) di allestire un rapporto che analizzasse il problema e illustrasse le possibili soluzioni. Come si vedrà qui di seguito, i relativi lavori hanno tuttavia subito dei ritardi.
In occasione di una visita di lavoro nell’ottobre 2006 ad Ankara, il capo del DFGP aveva affermato che spetta innanzitutto ai ricercatori fare piena luce sulle deportazioni di massa e sui massacri perpetrati nei confronti degli Armeni più di 90 anni fa nella fase finale del regno ottomano, collocarli nel loro contesto storico e valutare se si sia trattato di genocidio. Tale giudizio non spettava ai giudici e occorreva pertanto sottoporre l’articolo 261bis CP a un esame, in particolare anche in considerazione del diritto fondamentale alla libertà d’opinione. In
35 Una delle principali misure per combattere la tifoseria violenta è la registrazione centralizzata, in una banca dati nazionale sulla tifoseria violenta, i dati personali di autori che notoriamente commettono atti di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Nuove misure preventive come l’obbligo di presentarsi alla polizia, i divieti di accedere a un’area, il divieto di lasciare la Svizzera nonché il fermo preventivo di polizia dovrebbero inoltre impedire che determinate persone commettano atti di violenza durante le manifestazioni sportive.
36 RU 2006 3709.
37 Boll Uff. 2005 N 166 segg.; Boll. Uff. 2005 pag. 641 segg.