Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine

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innanzitutto colui che produce siffatti simboli originariamente, ad esempio una bandiera o un video, contenente una delle raffigurazioni vietate dall’articolo 261ter AP-CP. L’atto del fabbricare, stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, sussiste tuttavia anche quando sono prodotti altri oggetti a partire dai pertinenti originali dal contenuto identico, ad esempio mediante una semplice riproduzione o copia , oppure mediante interventi sull’originale come ingrandimenti, altre elaborazioni di immagini, collage ecc. Secondo il Tribunale federale è irrilevante in che modo un’opera esistente sia stata tecnicamente copiata. Memorizzare elettronicamente in modo durevole e mirato un’opera su un disco duro di un PC, un dischetto, un CD-Rom, un DVD o un altro supporto informatico costituisce l’atto del fabbricare esattamente come la scansione e il salvataggio di immagini. Ciò vale anche quando si procede all’operazione dello scaricare attivamente. L’atto del fabbricare include tutto quanto è realizzato dall’agire dell’uomo per creare un prodotto finale previsto dalla fattispecie, idoneo a essere diffuso o utilizzato94.

La nozione di «tenere in deposito» comprende qualsiasi tipo di conservazione o di deposito di simboli punibili con l’intento di impiegarli o diffonderli pubblicamente. Nella prassi tuttavia è sempre piuttosto arduo riuscire a dimostrare tale intenzione.

«Importare» è l’atto del portare un tale simbolo in Svizzera mentre «esportare» è l’atto del portarlo all’estero dalla Svizzera. Con «transito» s’intende il trasporto di simboli razzisti attraverso il territorio doganale della Svizzera. Rimane invece non punibile l’importazione ad uso privato. L’importazione di più simboli identici costituisce tuttavia un indizio concreto che possano servire all’utilizzo o alla diffusione in pubblico.

6.6 Pena (n. 1 comma 3)

Per tenere debitamente conto dell’effetto di prevenzione generale a cui mira una norma penale di questo tipo e rafforzare la condanna da parte della società nei confronti di coloro che contravvengono a tale norma, il Consiglio federale ritiene adeguato configurare la nuova norma come «contravvenzione» punita con la multa95. Così facendo si consente un intervento delle autorità penali che non censura in modo sproporzionato gli interessati, ma intende spingerli innanzitutto ad allontanarsi dagli ambienti in questione.

Visto il nesso tematico con la norma penale vigente sulla discriminazione razziale (art. 261bis CP) sarebbe anche ipotizzabile una configurazione come delitto. A sfavore di una tale eventualità depone tuttavia che la gravità del torto è minore se paragonata a quella del torto dell’articolo 261bis CP e che la netta maggioranza delle cerchie consultate nel 2003 si è già espressa a favore della configurazione come contravvenzione. Una pena troppo severa fornirebbe un pretesto per creare dei martiri. Negli ambienti in questione la condanna come delitto di un reato con un grado di gravità relativamente basso (ad es. l’indossare in pubblico un distintivo) e la riprovazione legata alla sua iscrizione nel casellario giudiziale potrebbero addirittura costituire una consacrazione.

6.7 Confisca degli oggetti (n. 2)

La confisca di oggetti pericolosi ai sensi dell’articolo 69 CP presuppone che quest’ultimi compromettano la sicurezza delle persone, la moralità o l’ordine pubblico. Se tali condizioni

94 Cfr. DTF 131 IV 16.

95 Cfr. in merito l’art. 103 segg. CP.