Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine

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7 Codice penale militare (CPM)

7.1 Testo di legge proposto

Codice penale militare

Art. 171d AP-CPC Utilizzazione di simboli razzisti

1. Chiunque utilizza o diffonde pubblicamente simboli razzisti, in particolare simboli del nazionalsocialismo oppure loro varianti, quali bandiere, distintivi, insegne, slogan o forme di saluto, oppure oggetti che raffigurano o comprendono tali simboli o loro varianti, quali scritti, registrazioni sonore e visive o immagini;

chiunque fabbrica, tiene in deposito, importa, fa transitare o esporta tali simboli o loro varianti oppure tali oggetti al fine di diffonderli o farne uso pubblicamente,

è punito con la multa.

Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

2. Gli oggetti sono confiscati.

3. I numeri 1 e 2 non sono applicabili se l’utilizzazione o la diffusione pubblica dei simboli o degli oggetti persegue scopi culturali o scientifici degni di protezione.

7.2 Commento concernente l’articolo 171d AP-CPM

Il Codice penale militare del 13 giugno 192798 (CPM) sarà completato con un nuovo articolo 171d AP-CPM praticamente identico al nuovo articolo 261ter AP-CP. Per le spiegazioni si rinvia a quanto precede. L’unica differenza risiede nelle pene (art. 171d AP-CPM n. 1 comma 4). Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare99. L’articolo 171c CPM prevede già tale possibilità al capoverso 2, motivo per cui tale soluzione s’impone come conseguenza logica nei casi ancora meno gravi. Le pene disciplinari ordinate direttamente costituiscono una reazione ben più immediata di un procedimento giudiziario. Nel caso in cui sia incerto se il reato debba essere represso in via disciplinare o dai tribunali militari, le autorità giudiziarie militari aprono una procedura d’inchiesta e si occupano dell’assunzione preliminare delle prove in virtù dell’articolo 102 capoverso 1 lettera b della procedura penale militare del 23 marzo 1979100 (PPM). Nei casi poco gravi, la maggior parte delle fattispecie penali previste dal CPM, comprese le tre contravvenzioni101, sono punite in via disciplinare.

98 RS 321.0.

99 Art. 180 segg. CPM.

100 RS 322.1.

101 Art. 83 CPM (omissione del servizio per negligenza); art. 84 CPM (inosservanza di una chiamata in servizio militare); art. 159a CPM (molestie sessuali).