Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine

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sensi del diritto vigente gli estremisti di destra che si limitano ad esempio a indossare una fascia bracciale con la svastica o a ricorrere al saluto nazista tra di loro rimangono impuniti poiché la fattispecie della propaganda non è adempita. Una nuova norma penale che sanziona l’utilizzazione in pubblico di simboli razzisti obbligherebbe la polizia a intervenire se durante una manifestazione di estrema destra i partecipanti indossassero tali simboli.

Inoltre, al momento attuale in tale ambito sussistono numerose difficoltà nella raccolta di prove. Nella pratica è estremamente difficile provare l’intenzione diretta dell’imputato di voler influenzare il pubblico, richiesta dalla fattispecie dell’articolo 261bis capoverso 2 CP. Il dolo eventuale non è sufficiente visto che uno degli elementi indispensabili della fattispecie è la pubblicità dell’atto66. Una nuova norma penale che rendesse punibile il semplice fatto di indossare un simbolo razzista sarebbe in grado di risolvere anche questo problema.

Le spiegazioni fornite sopra potrebbero indurre a concludere che l’istituzione di una nuova norma penale sull’utilizzazione pubblica di simboli razzisti permetterebbe di aumentare il margine di manovra delle forze di polizia e di rispondere dunque a un’esigenza. Tuttavia, nonostante la competenza di cui dispongono (cfr. n. 3.2.2), i Cantoni non hanno previsto alcuna disposizione in tal senso nelle loro legislazioni in materia di polizia. Dalle discussioni in seno alla Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) è inoltre emerso che, dal punto di vista della polizia, non sussiste alcuna necessità di legiferare. Nessuno contesta la necessità di lottare contro il razzismo, ma nella prassi un divieto dei simboli razzisti porrebbe notevoli problemi di applicazione e non migliorerebbe il margine di manovra reale della polizia.

4 Disciplinamenti all’estero67

Il 15 luglio 199668 l’Unione europea (UE) adottò un’azione comune volta a combattere il razzismo e la xenofobia con l’obbiettivo principale di garantire una cooperazione giuridica efficace tra gli Stati membri nella lotta contro tali fenomeni. L’azione intendeva impedire agli autori di questi reati di sfruttare le differenze esistenti tra le legislazioni penali dei singoli Stati membri e di trasferire semplicemente il loro domicilio per evitare il perseguimento penale. Prevedeva pure il sequestro e la confisca di scritti e immagini razziste e xenofobe nonché uno scambio di informazioni tra gli Stati69. Il 28 novembre 2008 la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale sostituiva l’azione comune del 199670. Con tale decisione quadro s’intendono ravvicinare maggiormente le disposizioni legislative e regolamentari in materia penale degli Stati membri per quanto concerne i reati di stampo razzista e xenofobo nonché rafforzare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri nella lotta contro tali reati. L’azione comune del 1996 come pure la decisione quadro del Consiglio non prevedono un’eventuale divieto di distintivi, di insegne o di simboli di stampo estremista o razzista71.

66 NIGGLI, Rassendiskriminierung, N 1670.

67 Il presente confronto delle legislazioni è una sintesi di un parere giuridico del 16 maggio 2001 e del

24 aprile 2006, allestito dall’Istituto svizzero di diritto comparato di Losanna, aggiornato il 31 ottobre 2008, sul razzismo e l’estremismo in Germania, Francia, Italia e Austria.

68 Azione comune 96/443/GAI del 15 luglio 1996, adottato dal Consiglio in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, intesa a combattere il razzismo e la xenofobia.

69 Motivazione della Commissione relativa alla proposta per una decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia, pag. 5.

70 Considerando (16) relativo alla decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

71 Consultabile sotto: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexURIServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:0058:IT:PDF>.