Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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3.2.3.2 Libertà d’opinione
È incontestato che la libertà d’opinione fa parte dei diritti dell’uomo che rivestono un ruolo preponderante sul piano internazionale. Tale diritto fondamentale è essenziale per il buon funzionamento di una società democratica e viene dunque espressamente garantito dall’articolo 16 Cost. e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CE-DU)60. La libertà d’opinione, tuttavia, non si applica in maniera assoluta né sul piano nazionale né su quello internazionale. Da un punto di vista costituzionale è evidente che nessun diritto fondamentale beneficia di preminenza assoluta. Secondo l’articolo 36 Cost. e l’articolo 10 capoverso 2 CEDU, le restrizioni alla libertà d’opinione sono ammesse alle condizioni seguenti:
● devono avere una base legale; se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile;
● devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui;
● devono essere proporzionate allo scopo e non tangere nella loro essenza i diritti fondamentali.
Una norma penale come quella chiesta dalla mozione CAG-N potrebbe costituire uno strumento per tutelare meglio la tranquillità pubblica o la dignità umana in Svizzera. Ci si deve tuttavia chiedere se la restrizione della libertà d’opinione che essa implicherebbe non costituisca un intervento troppo incisivo. Contrariamente a quanto avviene ad esempio in Germania61, si vieterebbero i simboli di movimenti senza che i movimenti medesimi siano vietati. In Svizzera deve essere inoltre possibile mettere in dubbio la democrazia, discutere dei diritti dell’uomo o dello Stato di diritto. Secondo il Tribunale federale62, in una democrazia è di vitale importanza che si possano sostenere punti di vista non condivisi della maggioranza e che per molti possono apparire scioccanti; la critica va ammessa anche in una certa ampiezza e se è formulata in modo esagerato. Infatti nei dibattiti pubblici sovente non è possibile distinguere subito e in modo inequivocabile le critiche giustificate da quelle non vere o dalle mezze verità. Secondo il Tribunale federale è dunque difficile constatare un discredito o una discriminazione espressi in una discussione politica.
L’articolo 261quater AP-CP proposto nel quadro della procedura di consultazione del 2003 non prevedeva una vera e propria interdizione delle associazioni razziste, ma intendeva piuttosto rendere punibile la loro costituzione, l’adesione o ogni altra forma di partecipazione a tali associazioni. In tal modo si voleva consapevolmente evitare pesanti ingerenze nella libertà d’associazione (art. 23 Cost.) come pure in altri diritti fondamentali come la libertà di opinione (art. 16 Cost.), la libertà di riunione (art. 22 Cost.) o la libertà di credo e di coscienza (art. 15
60 RS 0.101.
61 In Germania l’impiego di rappresentazioni nazionalsocialiste come la croce uncinata e altri simboli nazisti è punito dall’articolo 86a del Codice penale tedesco. Secondo tale norma è punito con una pena privativa della libertà fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque in Germania diffonde o impiega in pubblico, nel corso di un raduno o all’interno di testi da lui diffusi, le rappresentazioni di partiti o associazioni vietate dall’articolo 86 capoverso 1 numeri 1, 2 e 4 del Codice penale tedesco oppure chi fabbrica, tiene in deposito, importa o esporta per diffonderli o impiegarli in Germania o all’estero oggetti che raffigurano o contengono tali rappresentazioni.
62 DTF 131 IV 23.