Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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anfibi, i bomber nonché le felpe e i T-shirt del marchio londinese di abbigliamento sportivo «Lonsdale» rappresentano convinzioni nazionaliste. Il motivo risiede nel fatto che nel nome della marca «Lonsdale» è presente la combinazione di lettere «nsda» che può essere intesa come allusione al partito tedesco NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter Partei). È pacifico che l’impiego di tali simboli non è razzista di per sé. Per quanto concerne la marca Lonsdale, non può essere stabilito alcun nesso tra la ragione sociale della ditta, fondata nel 1909, e la NSDAP. Lo stesso dicasi per altre rappresentazioni simboliche, come i numeri 88 (per «Heil Hitler», il numero 8 sta per l’ottavo numero dell’alfabeto), 18 (Adolf Hitler), 14 (sinonimo per le 14 parole «We must secure the existence of our race and a future for white children») ecc. Anche supponendo che le persone estranee a tali movimenti possano notare questi simboli, essi sono tuttavia sconosciuti al vasto pubblico. Potrebbe anche trattarsi dei numeri delle maglie di sportivi celebri. Le medesime difficoltà si riscontrano per quanto concerne i diversi simboli del neopaganesimo90. Anche la semplice posizione, ad esempio, delle dita della mano di un braccio levato non può ancora determinare l’opportunità di punire. In siffatti casi è sempre determinante il contesto generale. Il Tribunale federale nel DTF 133 IV 323 ha a tal proposito deciso che a qualche metro di distanza un osservatore medio non prevenuto non avrebbe più potuto riconoscere il ricorrente e il suo complice come «neonazisti» o di «estrema destra» in base alla loro apparenza generale (giubbotto nero, felpa grigia con la scritta «Lonsdale»). In considerazione dell’insieme delle circostanze ha dunque concluso che agli occhi di un osservatore medio non prevenuto gli atti commessi non erano chiaramente identificabili come atti razzisti che intendevano denigrare le vittime come esseri umani inferiori a ragione della loro razza.
Determinare se tali simboli siano da ritenersi razzisti spetta quindi all’autorità di perseguimento penale. Conseguentemente, per quanto concerne le zone grigie, sorgeranno inevitabilmente delle discussioni di carattere giuridico. Si rinuncia tuttavia ad allestire un catalogo dei simboli che ricadono sotto la norma penale poiché esso non rispecchierebbe la realtà e richiederebbe continui adeguamenti. Un simile modo di procedere sarebbe pure problematico per quanto concerne il principio di determinatezza (cfr. n. 3.2.3.1). Al fine di garantire un’applicazione agevole ed equa della norma penale, il Consiglio federale intende chiedere al Servizio di analisi e prevenzione SAP (a partire dal 2010 al nuovo Ufficio federale raggruppante i Servizi d’informazione) in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di allestire e aggiornare regolarmente all’attenzione dei Cantoni un elenco delle decisioni passate in giudicato concernenti i simboli ai sensi dell’articolo 261ter AP-CP. Occorrerà dunque completare l’articolo 1 numero 9 dell’ordinanza del 10 novembre 2004 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali91 affinché i Cantoni siano tenuti a comunicare al DDPS tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere in applicazione della nuova norma penale. Ciò avrebbe inoltre l’effetto positivo di rafforzare proprio la condanna pubblica di tali simboli che rappresenta l’obiettivo della presente modifica legislativa.
6.4 Utilizzazione e diffusione pubblica di simboli razzisti, di loro varianti o di oggetti che li raffigurano o li comprendono (n. 1 comma 1)
90 Il neopaganesimo comprende diverse correnti pagane moderne i cui aderenti si rifanno alle tradizioni precristiane. Sovente però non è possibile collocarli inequivocabilmente negli ambienti di estrema destra. In merito si veda anche: ANDREAS SPEIT (ed..), Ästhetische Mobilmachung, Dark- Wave, Neofolk und Industrial im Spannungsfeld rechter Ideologien, Münster 2001; RICHARD FABER / RENATE SCHLESIER (ed.), Die Restauration der Götter, Antike Religion und Neo-Paganismus, Würzbug 1986; forum della scena neopagana tedesca sotto: <http://www.paganforum.de>.
91 RS 312.3.