Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine
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3.2.1 Disciplinamento preventivo nella LMSI
La LMSI si fonda sulla competenza implicita della Confederazione in materia di salvaguardia della sicurezza interna. Alla Confederazione spetta la competenza di prendere le misure necessarie alla sua protezione e alla protezione delle sue istituzioni e dei suoi organi. Ciò le permette di agire nell’ambito della sicurezza interna senza una base costituzionale esplicita. Tale competenza implicita della Confederazione nell’ambito della sicurezza interna può tuttavia essere invocata soltanto nella misura in cui si tratti di respingere minacce rilevanti per l’esistenza dello Stato. La diffusione di materiale dal contenuto estremista o razzista (senza elemento di violenza) a fini di propaganda non costituisce in linea di principio una minaccia grave per l’esistenza dello Stato e il suo ordinamento istituzionale. Tuttavia, affinché la Confederazione possa agire nel quadro di tale competenza, l’esistenza di una minaccia di tale gravità è imprescindibile. Conseguentemente, come già illustrato al numero 3.1.2, il materiale di propaganda che diffonde contenuti estremisti o razzisti senza istigare alla violenza non ricade sotto il disciplinamento attuale della LMSI. La diffusione di ideologie estremiste o razziste di per sé non costituisce una minaccia grave per l’esistenza dello Stato e per il suo ordinamento democratico. L’articolo 57 Cost. non può dunque costituire la base per una competenza che permetta di completare la legislazione mediante misure preventive a livello federale.
3.2.2 Nel diritto cantonale in materia di polizia
Prima di poter decidere se un divieto dei simboli che esaltano i movimenti estremisti, istigando alla violenza o alla discriminazione razziale, rientra nel diritto cantonale in materia di polizia, occorre definire la nozione di polizia. Tra i compiti classici della polizia vi è la prevenzione delle minacce per la sicurezza e l’ordinamento pubblico nonché l’eliminazione dei turbamenti esistenti. Di recente, a tali compiti tradizionali, si è pure aggiunta la prevenzione dei rischi, volta a ridurre oppure eliminare le minacce specifiche o generali mediante misure preventive. Il diritto in materia di polizia è dunque essenzialmente volto a tenere sotto controllo le situazioni di pericolo concrete o prevedibili oppure a porre fine a turbamenti esistenti, in generale mediante un’azione di polizia e, all’occorrenza, facendo anche ricorso alla coercizione49. Come già menzionato in precedenza, la prevenzione delle minacce per l’ordine pubblico e la sicurezza fanno parte dei compiti tradizionali della polizia. L’utilizzazione e la diffusione pubblica di simboli che esaltano i movimenti estremisti, istigano alla violenza o alla discriminazione razziale potrebbero venir considerate come una minaccia di questo tipo. Se si dovesse prendere in considerazione una soluzione preventiva, stando a quanto appena illustrato, spetterebbe quindi soltanto ai Cantoni emanare le disposizioni necessarie all’interno delle leggi cantonali in materia di polizia e di sicurezza. Se invece la necessità di far capo a un disciplinamento uniforme a livello svizzero fosse particolarmente sentita, occorrerebbe prendere in considerazione un divieto a livello penale. In quest’ultimo caso sarebbe adeguato un disciplinamento nel CP.
3.2.3 Disciplinamento repressivo: CP
Le norme penali hanno una funzione diversa dalle disposizioni amministrative: il loro ruolo primario non è la prevenzione delle minacce bensì quello di esprimere il biasimo della società e, se necessario, sanzionare determinati comportamenti indesiderati. Le norme penali
49 Cfr. in merito: ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, §
35 N 2431 segg., 5a edizione completamente riveduta, Zurigo 2006.