Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine

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relazione alle dichiarazioni del capo del DFGP, il 18 ottobre 200638 il Consiglio federale, per il tramite del presidente della Confederazione, dichiarava davanti ai media la sua opposizione a un’abrogazione pura e semplice della norma penale contro il razzismo. Il Governo riteneva invece legittimo che il capo di un Dipartimento rifletta in merito a eventuali modifiche volte a migliorare una legge e sottoponga in seguito le pertinenti proposte al collegio governativo.

Successivamente, nel maggio del 2007 l’UFG allestiva, su mandato del capo del DFGP, un documento di lavoro39, che si occupava innanzitutto sulle critiche rivolte alla norma penale contro il razzismo e, alla luce di quest’ultime, presentava diverse proposte di modifica dell’articolo 261bis CP. La maggior parte delle varianti proposte intendeva tuttavia modificare soltanto il secondo periodo dell’articolo 261bis capoverso 4 CP riguardante il negazionismo, poiché proprio tale disposizione era particolarmente controversa a causa delle sue implicazioni per la libertà d’opinione. Il 23 maggio40 e il 3 luglio 2007, sotto la direzione del capo del DFGP, si sono svolte due audizioni con gli esperti in merito a un’eventuale abrogazione o modifica della norma penale sul razzismo. Il documento di lavoro menzionato in precedenza è stato utilizzato come base di discussione. Gli esperti invitati hanno espresso pareri molto diversi e in parte anche diametralmente opposti. Tuttavia un certo numero ha sottolineato che occorrerebbe formulare in modo più preciso la norma penale in questione.

Contrariamente a quanto previsto inizialmente, ossia di proporre all’interno di un medesimo progetto sia l’abrogazione o la modifica dell’articolo 261bis CP sia una norma che punisse l’utilizzazione di simboli razzisti, nel dicembre 2007 il capo del DFGP chiedeva al Consiglio federale di conferire mandato al DFGP di elaborare un avamprogetto di consultazione in merito al cosiddetto negazionismo (art. 261bis cpv. 4 seconda parte del periodo CP) che limitasse tale fattispecie al genocidio e ai crimini contro l’umanità riconosciuti dai tribunali internazionali41. Il 21 dicembre 2007, il Consiglio federale ha preso atto del documento di lavoro preparato dall’UFG in relazione all’opportunità di rivedere l’articolo 261bis CP e deciso che per il momento non ravvisava la necessità d’intervenire per concretizzare la norma.

3 Questioni di principio e difficoltà di attuare la mozione

3.1 Diritto attuale

3.1.1 CP

Secondo l’articolo 261bis CP (discriminazione razziale), l’impiego e la diffusione in pubblico di simboli razzisti sono punibili se propagano un’ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione42 (art. 261bis cpv. 2 CP). Ciò può avvenire mediante parole, scritti, immagini, gesti, ecc. Determinante è l’obiettivo del compor-

38 Cfr. in merito: <http://www.parlament.ch/i/Suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063587>.

39 Reperibile sul sito: <http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/kriminalitaet/gesetzgebung/rassismus.Par.0001.File.tmp /D_Bericht_16-05-07.pdf> (questo documento non è disponibile in italiano).

40 Cfr. in merito il comunicato stampa, reperibile sul sito: <http://www.bj.admin.ch/bj/it/home/dokumentation/medieninformationen/2007/ref_2007-05- 23.html>.

41 Variante 4c documento di lavoro dell’UFG.

42 MARCEL ALEXANDER NIGGLI, Rassendiskriminierung, Ein Kommentar zu Artikel 261bis StGB und Artikel 171c MStG, N 1120, 2° ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2007, (op. cit. NIGGLI, Rassendiskriminierung); DORRIT SCHLEIMINGER in: MARCEL ALEXANDER NIGGLI / HANS WIPRÄCHTIGER (ed.), Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch II, 2a ed., Basilea 2007, N 36 e 40 ad articolo 261bis StGB.