Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine

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razzisti. Secondo la Corte di cassazione, gli elementi oggettivi di questi due ultimi reati sono riuniti quando si constata una serie di indizi certi come slogan, gesti, segni o emblemi che presentano un nesso chiaro con la razza, l’appartenenza a una determinata cittadinanza e il colore della pelle.

5 Conclusioni

Una norma penale corrispondente a quanto chiesto dalla mozione CAG-N suscita innanzitutto delle riserve di carattere costituzionale, poiché limiterebbe in maniera troppo estesa la libertà d’opinione. Infatti, le restrizioni dei diritti fondamentali non devono avere soltanto una base legale formale (art. 36 Cost.), ma devono anche essere formulate in modo sufficientemente preciso ed essere proporzionate (n. 3.2.3.1 e 3.2.3.2). Esigere, come lo chiede la mozione CAG-N, che i simboli in questione abbiano un nesso con un movimento estremista, razzista e che incita alla violenza comporterebbe inevitabilmente un divieto dei simboli di movimenti senza che quest’ultimi siano vietati. Inoltre contro una tale norma depone anche il fatto che, secondo la polizia, non è necessario disporre di quest’ultima per combattere efficacemente il razzismo (n. 3.2.3.3).

Tuttavia, al fine di adempiere almeno in parte il mandato della mozione della CAG-N, il Consiglio federale propone una norma penale che si limita all’utilizzazione e alla diffusione pubblica di simboli razzisti, rinunciando al nesso tra tali simboli e un determinato movimento. Così facendo, come nel caso dell’attuale articolo 261bis CP (discriminazione razziale), i beni giuridici protetti sarebbero la dignità umana e la tranquillità pubblica. Come già menzionato in precedenza (n. 3.1.1), l’utilizzo e la diffusione pubblica di simboli razzisti è già punibile ai sensi dell’articolo 261bis CP nel caso in cui diffondano un’ideologia intesa a discreditare o discriminare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione e siano oggetto di propaganda pubblica. La novità è costituita dalla punibilità dell’utilizzazione e della diffusione pubblica di simboli razzisti anche se per la pertinente ideologia non si fa propaganda in pubblico ai sensi dell’articolo 261bis CP. Tale norma penale, circoscritta ai simboli razzisti, permetterebbe di portare avanti la strategia già avviata con l’articolo 261bis CP per lottare contro la discriminazione razziale. Inoltre, è ben vero che la libertà d’opinione né risulterebbe ridotta, ma in modo proporzionato e coerente dal punto di vista della tecnica legislativa. Tale restrizione si fonderebbe su una base legale sufficiente e sarebbe giustificata da un interesse pubblico.

6 Norma penale concernente l’utilizzazione pubblica dei simboli razzisti

6.1 Disposizione legale proposta

Codice penale

Art. 261ter AP-CP Utilizzazione di simboli razzisti

1. Chiunque utilizza o diffonde pubblicamente simboli razzisti, in particolare simboli del nazionalsocialismo oppure loro varianti, quali bandiere, distintivi, insegne, slogan o forme di saluto, oppure oggetti che raffigurano o comprendono tali simboli o loro varianti, quali scritti, registrazioni sonore e visive o immagini;

chiunque fabbrica, tiene in deposito, importa, fa transitare o esporta tali simboli o loro varianti