Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/45: Modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare concernente i simboli razzisti · 28 pagine

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ha discusso la proposta del DFGP e ha deciso di scindere in due pacchetti tematici i progetti legislativi da affrontare:

● un primo pacchetto doveva comprendere le proposte legislative del gruppo di lavoro REX nell’ambito del razzismo, della tifoseria violenta e della propaganda violenta. In primo piano vi erano le modifiche della LMSI, del CP e della LSCPT. Per questo primo pacchetto andava elaborato un avamprogetto da sottoporre a consultazione e presentato un pertinente messaggio al Consiglio federale nel 2003;

● il secondo pacchetto doveva comprendere l’esame della LMSI per le misure che riguardano l’estremismo e il terrorismo.

2.6 Procedura di consultazione del 2003 relativa a una legge federale concernente misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta

Il 12 febbraio 2003, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati del primo pacchetto relativo a una «Legge federale concernente misure contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda violenta» e ha incaricato il DFGP di avviare una procedura di consultazione presso i Tribunali federali, i Cantoni, i partiti e le organizzazioni interessate. Scopo del progetto era l’istituzione della base legale necessaria per lottare più efficacemente contro il razzismo, la tifoseria violenta e la propaganda che incita alla violenza. L’avamprogetto per la procedura di consultazione14 prevedeva tre revisioni di legge: nell’ambito della LMSI si doveva disciplinare la messa al sicuro, il sequestro e la confisca del materiale di propaganda razzista o incitante alla violenza. Nel contempo nella LMSI doveva essere istituita la base legale per la creazione di una banca dati nazionale relativa alla tifoseria violenta in vista dell’EURO 2008 in Svizzera e Austria. Nel CP sono state proposte due nuove fattispecie penali:

l’articolo 261ter AP-CP concernente «rappresentazioni con significato razzista» e l’articolo 261quater AP-CP concernente le «associazioni razziste». Infine si proponeva di completare nella LSCPT il catalogo degli atti razzisti punibili per i quali può essere ordinata la sorveglianza, al fine di mettere a disposizione degli organi preposti all’inchiesta penale il mezzo di sorveglianza delle comunicazioni adeguato per tali reati. La procedura di consultazione è durata fino al 31 maggio 2003.

In totale hanno espresso un parere 79 interpellati15. In un rapporto pubblicato in novembre 200416, i pareri sono stati valutati e riassunti come segue:

L’avamprogetto inviato in consultazione è stato fondamentalmente accolto in modo positivo da 22 Cantoni ed è stato respinto nella sua totalità da tre partiti17, dal Can-

14 L’avamprogetto per la procedura di consultazione è reperibile sul sito: <http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bwis.Par.0009.File.tmp/050817b_vlergi.pdf> e <http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/bwis.Par.0017.File.tmp/030212c_gesd.pdf>.

15 Hanno preso posizione in merito: il Tribunale federale; 9 partiti politici; 25 Cantoni; 8 comandi cantonali di polizia; la Conferenza dei comandanti delle polizie delle città; la Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP); la Commissione consultiva in materia di sicurezza interna; 28 organizzazioni interessate e 2 cittadini privati.

16 Il rapporto sulla procedura di consultazione è reperibile sul sito: <http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/57/Ergebnisse_d.pdf>.

17 UDC; Verdi; DS.