Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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Sezione 2: Strumenti di misurazione

Art. 4 Definizioni

Il termine «strumento di misurazione» include anche i metodi di misurazione e i materiali di riferimento. Nella vecchia legge i metodi di misurazione erano menzionati a parte, mentre i materiali di riferimento necessari alla determinazione delle grandezze chimiche non erano citati. L'ampliamento della definizione consente di sintetizzare le normative in materia.

Un campione (ted. Normal, franc. étalon, ingl. standard) è una misura di riferimento che permette di determinare e riprodurre una grandezza specifica e di tarare altri strumenti di misurazione. In determinati casi, può essere utilizzato come campione anche un metodo di misurazione di riferimento o un materiale di riferimento di livello superiore. La definizione utilizzata corrisponde a quella del dizionario internazionale di metrologia (Vocabulaire international des termes fondamentaux et généraux de métrologie) pubblicato da diverse organizzazioni internazionali.

Art. 5 Principio

Sottostanno alla legge sulla metrologia solo gli strumenti di misurazione utilizzati nelle transazioni commerciali, nei settori della sanità e della sicurezza pubblica, nonché nelle attività dello Stato (p. es. riscossione di tributi, calcolo di multe). Non sottostanno alla legge gli strumenti di misurazione utilizzati in ambito privato (p. es. bilance da cucina), all’interno di aziende (p. es. gestione di magazzini) nonché nella scienza, nell'insegnamento e nella ricerca. Questa regola corrisponde al diritto vigente (art. 9 cpv. 1).

Art. 6 Riferibilità

La riferibilità di un risultato di misurazione al Sistema internazionale di unità è la premessa per risultati di misurazione e di controllo affidabili, confrontabili e riconosciuti internazionalmente. Per riferibilità si intende la caratteristica di un risultato di misurazione o di una misura di riferimento di poter essere ricondotti a un campione di riferimento nazionale o internazionale adatto, effettuando una serie ininterrotta di misurazioni comparative tenendo conto di un'incertezza di misurazione determinata e indicata (l'incertezza di misurazione è una misura dell’accuratezza di uno strumento di misurazione).

La misurazione comparativa di uno strumento di misurazione con un campione di riferimento più preciso dello strumento stesso è chiamata anche «raccordo». Per quanto riguarda la riferibilità, all’atto pratico si parla spesso di «raccordare» uno strumento di misurazione al Sistema internazionale.

Art. 7 Immissione sul mercato

Il capoverso 1 stabilisce che gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle disposizioni.

Tali strumenti devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza metrologica (cpv. 2) definiti dal Consiglio federale. In tale contesto il Consiglio tiene conto del diritto internazionale disponibile in materia, in particolare della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 20047, relativa agli strumenti di misurazione e della direttiva

7 GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1, modificata dalla direttiva 2009/137/CE della Commissione, del