Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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3.3 Ripercussioni per l'economia
La metrologia è estremamente importante per ogni economia: senza misurazioni affidabili non è concepibile alcun commercio, non sono possibili processi produttivi distribuiti, lo scambio dei risultati di ricerca è intralciato e il commercio di merci transfrontaliero sarebbe fortemente ostacolato. Ogni economia ha quindi bisogno di un istituto nazionale di metrologia funzionante, capace di fornire le sue prestazioni in modo economico, veloce e in linea con il fabbisogno. La trasformazione del METAS in un’unità amministrativa decentrata consolida questo obiettivo.
4 Programma di legislatura
Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200832 sul programma di legislatura 2007-2011, né nel decreto federale del 18 settembre 200833 sul programma di legislatura 207-2011. Poiché il Consiglio federale ha deciso la creazione di un istituto di diritto pubblico solo in seguito alla formulazione dei principi sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione formulati nel rapporto sul governo d'impresa, non è stato possibile includere il progetto nel programma di legislatura al momento della sua elaborazione.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità e legalità
L'avamprogetto di legge sulla metrologia si fonda sull'articolo 125 Cost., che attribuisce alla Confederazione la completa competenza legislativa nel settore della metrologia, e sull'articolo 95 capoverso 1 Cost., poiché numerose disposizioni sono determinanti per i rapporti di diritto privato.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
La nuova legge non modifica le disposizioni materiali in materia di metrologia, la revisione riguarda gli aspetti organizzativi. L'avamprogetto non influisce sugli impegni internazionali della Svizzera nel settore della metrologia.
5.3 Forma dell'atto
Il progetto contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto che secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. vanno emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale per l'emanazione della legge risulta dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto sottostà a referendum facoltativo.
32 FF 2008 597
33 FF 2008 7469