Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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bilancio consolidato della Confederazione (cfr. art. 55 cpv. 1 lett. c LFC). In questo modo è assicurata una panoramica completa della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale della Confederazione.

Conformante al capoverso 3, il Consiglio federale stabilisce la sede del METAS.

Sezione 2: Compiti e collaborazioni

Art. 21 Compiti

L’articolo 21, che descrive i compiti del METAS, corrisponde all’attuale articolo 17 sebbene l’ordine di elencazione sia diverso e il termine «istituto nazionale di metrologia» sia esplicitamente menzionato .

Contrariamente alla legge in vigore, il capoverso 1 designa esplicitamente il METAS come istituto nazionale di metrologia svizzero. Tale designazione figura ad esempio nella norma internazionale ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura» ed è un concetto riconosciuto su scala internazionale. L'introduzione di questo concetto nella legge stessa stabilisce che le tarature eseguite dal METAS sono conformi ai requisiti di questa norma e non necessitano di tarature successive all'estero.

Le lettere a-d del capoverso 2 descrivono gli incarichi del METAS riguardanti i criteri di misurazione nazionali, ovvero la messa a disposizione e il riconoscimento internazionale delle unità di misura nazionali di riferimento (lett. a), la riferibilità al Sistema internazionale di unità (lett. b), la definizione e la diffusione dell’ora (lett. c) e lo sviluppo di nuovi metodi di misurazione (lett. d).

Le lettere e-o descrivono gli incarichi del METAS riguardanti la preparazione della legislazione sulla metrologia, l’esecuzione delle norme di metrologia legale e la fornitura di prestazioni, in pratica tutte le prestazioni con carattere monopolistico.

La lettera e finora era disciplinata solo nell'articolo 20 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 17 novembre 199912 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia. Il METAS rappresenta la Svizzera, se necessario in collaborazione con altre unità amministrative della Confederazione, all'interno di organizzazioni e convenzioni internazionali nel settore della metrologia, tra cui la convenzione del 12 ottobre 1955fn istitutiva di un’Organizzazione internazionale di metrologia legale e il trattato del 20 maggio 187513 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure.

La lettera f, corrispondente all'attuale articolo 17 lettera a, stabilisce che il METAS appronta la legislazione sulla metrologia e ne assicura l'applicazione.

La lettera g, corrispondente all'attuale articolo 17 lettera c, stabilisce che il METAS elabora direttive per la corretta determinazione, trasmissione e valutazione di grandezze fisiche e chimiche.

Le lettere h-i riprendono le disposizioni dell’attuale articolo 17 lettera d semplificandolo in base alla struttura del capitolo 2, sezione 2. Si stabilisce che il METAS esamina gli strumenti di misurazione in vista dell’immissione sul mercato (lett. h) e ne decide l’ammissione (lett. i). I controlli possono essere eseguiti da terzi o da enti stranieri, mentre l’ammissione compete esclusivamente al METAS.

12 RS 172.213.1

13 RS 941.291