Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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Conformemente all’articolo 9 capoverso 1, il Consiglio federale può autorizzare il METAS a emanare disposizioni tecniche sugli strumenti di misurazione e sulle relative procedure di ammissione, di valutazione della conformità e di controllo. In base alla lettera e questo compito spetta al consiglio d’istituto.
La lettera f stabilisce che è compito del consiglio d'istituto richiedere al Consiglio federale le indennità a carico della Confederazione (art. 31 lett. a).
La determinazione della politica dei prezzi per le prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 lettera h ed m rientra tra i compiti del consiglio d'istituto (lett. g).
Inoltre, conformemente alla lettera h, il consiglio d’istituto approva, all’atto pratico su richiesta della direzione, i criteri che reggono la manutenzione e lo sviluppo dei laboratori. Queste decisioni hanno da un lato conseguenze finanziarie non trascurabili, dall’altro influenzano in modo rilevante l’orientamento delle attività del METAS e del programma di ricerca e sviluppo (lett. j).
Come da lettera j, il consiglio d'istituto redige e, previa approvazione da parte del Consiglio federale, pubblica annualmente il rapporto di gestione dell'Istituto, che si compone di conto annuale (conto economico, bilancio, allegato) e rapporto annuale. Il Consiglio federale può rifiutarne l'approvazione se non è d'accordo con elementi fondamentali della relazione. Il contenuto del rapporto si rifà alle disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 662 CO19).
Come da lettera j, il consiglio d’istituto approva un programma di ricerca e sviluppo, la pianificazione a breve termine e il bilancio preventivo.
Nomina inoltre gli altri membri della direzione su richiesta del direttore (lett. k). Di conseguenza, è il consiglio d'istituto a decidere chi fa parte della direzione e assume formalmente funzioni all'interno della stessa.
Il consiglio d'istituto come organo supremo dell'Istituto esercita anche funzioni di vigilanza (lett. l). Per controbilanciare la posizione forte della direzione ne sorveglia l'operato. Il consiglio d'istituto verifica che l'ordinamento dell'Istituto sia rispettato, indaga eventuali irregolarità e ne ordina l'eliminazione. Se rileva problemi gravi nell'organizzazione o nella gestione del METAS, che la direzione non è in grado di risolvere, il consiglio d'istituto deve intervenire attuando le misure necessarie. È inoltre compito suo provvedere a un sistema di controllo interno e alla gestione del rischio.
Infine, il consiglio d’istituto decide dell’utilizzo delle riserve (lett. m), una decisione che tiene conto anche delle competenze finanziarie attribuitegli (lett. i).
Art. 26 Composizione della direzione e nomina dei membri
Contrariamente a quanto previsto dal quarto principio del rapporto sul governo d'impresa, il direttore non è nominato dal consiglio d'istituto, ma dal Consiglio federale. Ciò è necessario dal momento che il METAS opera in ambito legislativo, rappresenta la Svizzera in organizzazioni internazionali ed esercita funzioni di sorveglianza nei confronti dei Cantoni. Poiché in questi ambiti non è da escludere un conflitto di interessi con il consiglio d’istituto, la nomina del direttore compete, come per un ufficio federale, al Consiglio federale.
Il consiglio d'istituto è invece libero di scegliere gli altri membri della direzione. Le condizioni di assunzione del direttore e dei restanti membri della direzione sono rette dall'articolo 6a capoversi 1-5 LPers.
19 RS 220