Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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Oltre che in occasione dei controlli periodici, la stabilità delle misurazioni va inoltre sempre esaminata in presenza di indizi dai quali risulta che lo strumento di misurazione non soddisfa più i requisiti legali, che i sigilli sono stati danneggiati o che sono state riparate parti rilevanti per la misurazione.
Il Consiglio federale stabilisce i dettagli della verifica della stabilità di misurazione (cpv. 3). Ciò include la procedura di controllo, gli intervalli tra le verifiche e il contrassegno apposto sullo strumento al termine dei controlli. L'attuale articolo 13 capoverso 2 stabilisce un ritmo almeno quadriennale per l'ispezione generale (sorveglianza del mercato). Si è rinunciato a fissare tale termine nella nuova legge.
Art. 11 Obblighi posti a chi utilizza strumenti di misurazione
Chi impiega uno strumento di misurazione deve rispettare determinati obblighi. Chi utilizza uno strumento non ne è necessariamente il proprietario, ma la persona giuridica o fisica che ne determina l’utilizzo (p. es. il proprietario di un negozio di alimentari per la bilancia da banco, il fornitore d'acqua per il contatore dell'acqua calda). Chi impiega uno strumento di misurazione deve assicurarsi che
– sullo strumento di misurazione siano apposti tutti i contrassegni richiesti e che i
documenti necessari siano allegati;
– la stabilità di misurazione sia stata verificata nel rispetto dei termini previsti: ciò è di solito
indicato dal contrassegno (p. es. l'etichetta di verificazione); nel caso vengano ad esempio adottate procedure statistiche, l'utilizzatore deve avere accesso a banche dati idonee con i dati richiesti;
– la stabilità di misurazione sarà verificata nel rispetto dei termini previsti: ciò avviene di
regola dichiarando lo strumento di misurazione presso l'ufficio di verificazione competente;
– sia adatto all'impiego previsto: una bilancia utilizzata nel commercio al dettaglio, per
esempio, deve rientrare in una determinata classe di accuratezza ed è considerata inadatta se non raggiunge la precisione richiesta;
– lo strumento di misurazione sia impiegato correttamente (di regola, secondo le istruzioni
per l'uso); uno dei problemi classici si presenta quando il materiale d'imballaggio viene pesato insieme alla merce e fatturato al cliente (lordo per netto).
Art. 12 Sorveglianza del mercato
Per quanto riguarda il controllo degli strumenti di misurazione dopo l'entrata in commercio, il diritto in vigore stabilisce unicamente che, in base all'articolo 13 capoverso 2, i Cantoni devono verificare a intervalli regolari l’osservanza delle prescrizioni legali (ispezione generale) e provvedere ai controlli correnti. Con la legge del 6 ottobre 19959 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) è stato introdotto nella metrologia legale il concetto di controllo successivo (sorveglianza del mercato).
Per uniformare e semplificare la terminologia, si è deciso di non impiegare più il termine «ispezione generale» e di utilizzare esclusivamente il termine «sorveglianza del mercato».
Con i controlli previsti dalla sorveglianza del mercato si verifica se: