Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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Art. 27 Compiti della direzione

La direzione è l’organo operativo del METAS ed è guidata dal direttore (art. 26 cpv. 1); gestisce tutte le attività del METAS e ha quindi la competenza di pronunciare decisioni; svolge tutti i compiti non attribuiti al consiglio d'istituto dalla legge (art. 2 lett. g), e prepara le basi per le decisioni del consiglio d'istituto; cura inoltre le relazioni esterne dell'Istituto, in particolare con altre istituzioni metrologiche e con le cerchie interessate in Svizzera e all'estero.

L'ordinamento dell'Istituto (cpv. 3) stabilisce in dettaglio i compiti e le competenze del consiglio d'istituto, della direzione e del direttore.

Il capoverso 4 stabilisce che il direttore assiste alle sedute del consiglio con voto consultivo e il diritto di presentare istanze.

Art. 28 Ufficio di revisione

Il passaggio all'autonomia contabile richiede l'istituzione di un ufficio di revisione.

È nominato dal Consiglio federale. Come previsto dal rapporto sul governo d'impresa, il mandato, lo statuto, le prerogative, l'indipendenza, la durata del mandato e l'allestimento del rapporto dell'ufficio di revisione sono retti per analogia dagli articoli 727-731 del Codice delle obbligazioni20 (diritto della società anonima). Il rapporto è all'indirizzo del consiglio d'istituto e del Consiglio federale.

Art. 29 Diritto del personale

La direzione e il personale restante sono soggetti alla legge sul personale federale (cpv. 1). Questa soluzione con statuto di diritto pubblico è giustificata dal fatto che il METAS fornisce prestazioni a carattere prevalentemente monopolistico e assolve solo una piccola quota di compiti ministeriali (cfr. spiegazioni nel rapporto supplementare del Consiglio federale concernente il rapporto sul governo d’impresa – attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale del 25 marzo 200921, n. 4.7).

Il METAS assumerà lo statuto di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale (cpv. 2) ed emanerà pertanto anche proprie disposizioni esecutive in materia di diritto del personale, che dovranno essere approvate dal Consiglio federale (art. 25 lett. c).

Art. 30 Cassa pensioni

Nel capoverso 1 si stabilisce che il personale dell'Istituto è affiliato alla Cassa pensioni della Confederazione (PUBLICA) e che vengono applicate le disposizioni della sezione 4b della LPers.

Il METAS sarà considerato datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (cpv. 2). Disporrà di un proprio istituto di previdenza o sarà affiliato a un istituto collettivo. Il METAS è il datore di lavoro di riferimento sia per il personale attivo sia per quello attualmente beneficiario di rendite (art. 32b cpv. 2 LPers).

20 RS 220

21 FF 2009 2225 pagg.