Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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Il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo degli strumenti a disposizione del Consiglio federale per esercitare la sua funzione di vigilanza: la nomina del presidente e degli altri membri del consiglio d'istituto; la nomina del direttore; la designazione dell'ufficio di revisione; l'approvazione del regolamento del personale e del contratto di affiliazione con PUBLICA; l'approvazione del rapporto di gestione; il discarico del consiglio d'istituto.
Il capoverso 3 impone al METAS di accordare al Consiglio federale o al dipartimento cui è stato delegato il compito di vigilanza il diritto di visionare la documentazione operativa e di informarsi sull'attività dell'Istituto. Il Consiglio federale può incaricare il Controllo federale delle finanze (CDF) di redigere un rapporto di revisione e, ovviamente, prendere visione di rapporti di revisione già esistenti.
Sono fatte salve le competenze legali del CDF e l'alta vigilanza del Parlamento (cpv. 4).
Sezione 6: Prestazioni commerciali
Art. 39
Quest’articolo si ispira in ampia misura all’articolo 8 della legge sui musei e le collezioni. L’articolo disciplina le attività commerciali del METAS e le vincola alle seguenti condizioni:
– rapporto diretto con i compiti del METAS: l’istituto può impegnarsi in prestazioni
commerciali accessorie solo se strettamente connesse ai suoi compiti legali (cpv. 1);
– priorità dell’adempimento dei compiti assegnati: al METAS non è consentito concentrarsi
troppo sulle attività accessorie a scapito dei compiti principali; l’autorità di vigilanza è autorizzata a intervenire nel caso si concretizzi tale rischio (cpv. 1);
– possibili attività accessorie: il capoverso 2 riporta un elenco non esaustivo delle attività
accessorie; il METAS può fornire, dietro compenso, prestazioni nel settore della verifica degli strumenti di misurazione e della taratura con un’accuratezza che normalmente non è fornita dagli istituti di metrologia;
– principio della neutralità concorrenziale: per le sue attività commerciali il METAS deve
fissare prezzi di mercato, il sovvenzionamento indiretto con fondi della Confederazione ed emolumenti non è consentito. Come strumento di controllo è istituita una contabilità aziendale che richiede la netta separazione dei diversi settori (cpv. 3), permettendo così di documentare spese e ricavi delle singole attività e di accertare eventuali sconti sovvenzionati con le indennità della Confederazione e gli emolumenti. Per quanto riguarda le attività commerciali accessorie, il METAS è inoltre soggetto alle stesse norme applicabili agli operatori privati. Tra queste figurano anche i criteri che gli organismi di valutazione delle conformità devono soddisfare (allegato 3 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione) e l’articolo 18 LOTC.
Capitolo 4: Emolumenti
Art. 40
Gli emolumenti continuano a essere fissati dal Consiglio federale. Al fine di armonizzare il regime degli emolumenti, questi ultimi restano invariati indipendentemente dal fornitore della prestazione (Cantone, METAS o terzo designato).
Il Consiglio federale disciplina le prestazioni e le decisioni soggette a emolumento, l’ammontare degli stessi e le eventuali deroghe. I Cantoni e i terzi incaricati di compiti esecutivi ai sensi dell’articolo 22 capoverso 5 ricorrono a prestazioni del METAS per