Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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sottostanno all’articolo 22 capoverso 2 dell’ordinanza del 23 novembre 199415 sulle unità. A seguito della loro crescente importanza, della delega di compiti che ne deriva e della responsabilità residua dell’istituto di metrologia che li nomina, è appropriato disciplinare la materia sul piano legislativo (cpv. 2). I terzi incaricati dei compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a-d non esercitano competenze sovrane e non emanano decisioni.

Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a stipulare convenzioni sull'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, che eseguono studi e lavori di sviluppo tecnico-scientifici nel settore della metrologia. Di recente questo tipo di collaborazione assume forme per le quali non vengono stipulati accordi internazionali di tipo classico. Ne è un esempio EURAMET (European Association of National Metrology Institutes), che riunisce gli istituti di metrologia europei in un’associazione retta dal diritto tedesco. Le competenze attribuite al Consiglio federale comprendono anche questo tipo di accordi; è al contrario esclusa la stipula di trattati internazionali come la Convenzione del metro (che persegue uno standard internazionale per le unità di misura e i sistemi di misurazione), la cui approvazione resta competenza dell’Assemblea federale.

Se gli accordi delegati al Consiglio federale secondo il l capoverso 3 sono di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA, la loro stipula può essere delegata al METAS conformemente all'articolo 48a capoverso 1 secondo periodo LOGA, che prevede la stessa possibilità di delega per aggruppamenti o uffici federali.

Il capoverso 4 contiene le basi legali per concedere contributi alle organizzazioni o alle società a cui la Svizzera partecipa sulla base del capoverso 3.

Il capoverso 5 prevede la possibilità di delega di compiti esecutivi a terzi, come già previsto dall’attuale articolo 16 capoverso 2 e, per quanto concerne la sorveglianza del mercato, dall’articolo 26 capoverso 3 dell’ordinanza del 15 febbraio 200616 sugli strumenti di misurazione. I terzi sono di regola laboratori di verificazione, ovvero privati (spesso ditte) che, grazie all’attrezzatura specifica di cui dispongono, sono preparati e disposti ad assumere determinati compiti esecutivi sotto la sorveglianza della Confederazione. La costruzione dei laboratori di verificazione è influenzata anche da aspetti geografici e logistici. La delega di questi compiti a privati è opportuna poiché, in determinati ambiti, il METAS non sarebbe in grado di provvedere all'esecuzione in termini economici ragionevoli a causa della sua posizione centrale e delle capacità operative. Il Consiglio federale regola la procedura di delega, l’organizzazione dei terzi e i loro diritti e doveri; ciò include, per esempio, la definizione delle attività tra loro incompatibili (p. es. sorveglianza del mercato con verifica contemporanea della stabilità di misurazione o esame della stabilità di misurazione di strumenti di misurazione prodotti dalla stessa ditta) e i requisiti di imparzialità.

Sezione 3: Organizzazione e personale

Art. 23 Organi

L’articolo 23 definisce gli organi del METAS, che corrispondono in gran parte a quelli usuali per un'unità resa autonoma della Confederazione. L'autonomia contabile richiede inoltre la costituzione di un proprio ufficio di revisione.

15 RS 941.202

16 RS 941.210