Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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Il capoverso 3 prevede una delega di competenze normative al Consiglio federale, corrispondente a quella dell'attuale articolo 11 capoverso 5 secondo periodo.

Le restanti disposizioni dell'attuale articolo 11 sull'indicazione del prezzo unitario saranno trasferite nella legge federale del 19 dicembre 198610 contro la concorrenza sleale, poiché relative a tale materia. Al riguardo si rimanda al commento all'articolo 48 «Modifica del diritto previgente».

Sezione 4: Definizione dell'ora

Art. 16

La revisione totale della legge federale sulla metrologia consente di abrogare la legge federale del 21 marzo 198011 sull’ora e di integrare le sue disposizioni nella nuova legge sulla metrologia. Le competenze federali in materia, secondo le quali la Confederazione disciplina le modalità di misurazione del tempo, giustificano l'abrogazione della legge sull'ora, che stabilisce esclusivamente l'ora in vigore in Svizzera, e l'integrazione delle sue disposizioni nella nuova legge sulla metrologia. Le disposizioni dei due articoli dell'attuale legge sull'ora restano immutati dal punto di vista del contenuto, pur essendo riassunti in un unico articolo.

In Svizzera vige l'ora dell'Europa centrale (CET) in vigore anche in molti Stati europei e in alcuni Stati africani. La differenza tra l'ora dell'Europa centrale e il tempo coordinato universale (in inglese Universal Time Coordinated, UTC) corrisponde a un'ora.

Sezione 5: Esecuzione

Art. 17 Esecuzione da parte dei Cantoni

Gli articoli 17 e 19 corrispondono agli attuali articoli 13-16.

In Svizzera circa 6 milioni di strumenti di misurazione sono sorvegliati dalle autorità: il 3 per cento (pari al 30 % degli emolumenti o CHF 6,4 mio.) dai Cantoni e il 97 per cento (pari al 70 % degli emolumenti o CHF 14,3 mio.) dal METAS e in particolare dai laboratori di verificazione sotto la sua sorveglianza.

I Cantoni operano nei settori in cui un'organizzazione decentrale è opportuna e non risultano costi elevati per l'infrastruttura e il personale (misurazione della lunghezza, del volume, del peso, dei fluidi e delle emissioni di gas). In altri casi è invece indicata una vigilanza centralizzata da parte del METAS o di terzi (laboratori di misurazione).

All’atto pratico, ai Cantoni compete l'esame della stabilità di misurazione (soprattutto verificazioni) e la sorveglianza del mercato. L'ammissione di strumenti di misurazione è di competenza esclusiva del METAS. Un ufficio cantonale di verificazione può però essere nominato organismo di valutazione della conformità. L'attuale articolo 13 capoverso 2 stabilisce un ritmo almeno quadriennale per l'ispezione generale (sorveglianza del mercato). Si è rinunciato a fissare tale termine nella nuova legge per tenere conto dello sviluppo della tecnica.

I compiti cantonali saranno definiti nel dettaglio dal Consiglio federale nelle cosiddette ordinanze specifiche sugli strumenti di misurazione. Conformemente all'articolo 19 capoverso 2, il Consiglio federale può anche attribuire al METAS la competenza per alcuni

10RS 241

11 RS 941.299