Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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l’assolvere i compiti loro assegnati. Poiché l'ammontare degli emolumenti tiene conto anche delle prestazioni del METAS, i Cantoni e i terzi designati devono versare al METAS, come finora, una quota forfettaria degli emolumenti riscossi (art. 27 dell’ordinanza del 15 febbraio 200625 sugli strumenti di misurazione e art. 8 dell’ordinanza del 23 novembre 200526 sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia). L’articolo 40 capoverso 2 seconda parte del periodo fissa formalmente quest’obbligo.

Capitolo 5: Disposizioni penali e opposizione

Sezione 1: Disposizioni penali

Art. 41 Strumenti di misurazione illeciti, violazione dell'obbligo di informazione

Conformemente al capoverso 1 lettera a è punito con una multa chiunque immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti legali, ovvero strumenti che non hanno superato l’esame di ammissione o la valutazione di conformità, non sono adatti all’impiego o sono usati erroneamente. Queste disposizioni corrispondono all’attuale articolo 21, sia per il contenuto, sia per le pene previste. L’applicazione di queste disposizioni penali è sussidiaria rispetto all’articolo 248 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193727 (CP).

La variante di reato presentata alla lettera b è invece nuova. Conformemente all’articolo 13, gli organi esecutivi hanno diritto a informazioni e assistenza gratuite, nonché al libero accesso agli strumenti di misurazione. La violazione di tale disposizione è punita alla stregua dell’immissione sul mercato o l’impiego di strumenti di misurazione inadeguati.

Il capoverso 2 prevede un’ammenda di massimo 5 000 franchi se il reato è commesso per negligenza.

Art. 42 Violazione delle norme sulle indicazioni di quantità

L’articolo 42 corrisponde all’attuale articolo 22, sia per il contenuto, sia per le pene previste. È punito con multa di massimo 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente, ometta le indicazioni di quantità o non rispetti le norme sul contenuto effettivo. Se il reato è commesso per negligenza, è punito con una multa.

Art. 43 Punibilità ai sensi della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio

Gli articoli 23-28 LOTC disciplinano le disposizioni penali applicabili in caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di conformità. Valgono per tutti i settori per i quali la Confederazione ha previsto prescrizioni di tipo tecnico (art. 1 cpv. 2 lett. c in combinazione con l’art. 2 cpv. 1 LOTC). Il rimando nell’articolo 43 indica chiaramente che, per reati di questo tipo riferiti agli strumenti di misurazione, le disposizioni penali della LOTC prevalgono su quelle degli articoli 246 e 251 segg. CP. Le disposizioni penali della LOTC hanno carattere sussidiario rispetto

25 RS 941.210

26 RS 941.298.1

27 RS 311