Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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La lettera j stabilisce esplicitamente che il METAS si occupa della verifica della stabilità di misurazione e della sorveglianza del mercato per gli ambiti di sua competenza (ovvero quelli per cui non sono competenti i Cantoni).
La lettera l, corrispondente all'attuale articolo 17 lettera e, stabilisce che il METAS consiglia e istruisce il personale degli organi esecutivi ed emana istruzioni loro destinate.
La lettera m consente al METAS, nell’ambito delle sue competenze, di fornire prestazioni remunerate, ovvero di eseguire tarature e offrire consulenze e perizie. Questa disposizione, corrispondente all’attuale articolo 17 lettere g-h, comprende le attività di cui all’articolo 17a nella versione prevista dal messaggio del 30 settembre 200914 concernente la modifica della legge federale sulle finanze della Confederazione e di altri atti normativi.
La lettera n, di nuova introduzione, autorizza il METAS a partecipare alla cooperazione tecnica nel settore della metrologia. Questo tipo di collaborazione riveste crescente importanza nel settore, e la partecipazione del METAS appare opportuna nei casi in cui l’industria svizzera ne può trarne vantaggio.
La lettera o impone all’istituto di fornire consulenza alle autorità federali in materia di metrologia. Gli strumenti e i risultati di misurazione rivestono un ruolo importante in vari atti normativi, per esempio quando si definisce un valore limite. In questi casi vanno definiti strumenti di misurazione adeguati, valori misurabili e procedure adatte per la manutenzione dello strumento di misurazione.
Art. 22 Cooperazione e coinvolgimento di terzi
L’articolo 22 regola il coinvolgimento di terzi nelle attività del METAS finalizzate all’adempimento dei compiti metrologici e le modalità di cooperazione dell’Istituto con altri enti.
Il capoverso 1 autorizza il METAS a collaborare con parti terze per l’adempimento dei suoi compiti di istituto nazionale di metrologia. Nel settore metrologico è essenziale cooperare: da un lato, la metrologia non dovrebbe essere fine a se stessa, ma avere lo scopo di risolvere un problema attuale o futuro degli utenti – un obiettivo raggiungibile solo collaborando; dall’altro ormai non è più finanziariamente sostenibile eseguire tutti i lavori in solitaria – ripartirli è inevitabile e opportuno. L’attuale articolo 12 capoverso 2 disciplina solo la cooperazione con organizzazioni nazionali o internazionali per progetti di ricerca e sviluppo; il campo di applicazione del capoverso 1 del nuovo articolo 22 è più ampio, senza però rappresentare una novità: all’atto pratico questo tipo di collaborazione è gestito con successo già da anni. Per adempiere ai compiti previsti dall'articolo 21 capoverso 2 lettere a-d, il METAS può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali (Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca – EMPA; Istituto Paul Scherrer – PSI) e internazionali (Bureau International des Poids et Mesures – BIPM; European Association of National Metrology Institutes – EURAMET) e cooperare con altri istituti di metrologia o con istituti da essi designati, oppure prendere parte ai loro progetti. Il METAS può collaborare e partecipare sia a progetti puramente metrologici, sia a progetti più ampi all'interno dei quali si elaborino tematiche legate alla metrologia (p. es. questioni metrologiche relative all'uso efficiente dell’energia).
In alcuni casi i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a-d non devono essere svolti necessariamente dall’istituto nazionale di metrologia, ma possono essere delegati a terzi. Costoro vengono indicati con il termine «istituto designato» o «laboratorio designato» e
14 FF 2009 6281