Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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Art. 24 Composizione e nomina del consiglio d'istituto
Al consiglio d’istituto del METAS compete un numero massimo di sette consiglieri. Non è previsto che la Confederazione sia rappresentata.
Le disposizioni nei capoversi 2 e 3 corrispondono alle direttive del rapporto sul governo d'impresa e alle norme consuete per le unità amministrative decentrali. Il capoverso 2 stabilisce che il Consiglio federale è l'organo incaricato della nomina dei membri e del presidente del consiglio d'istituto. Il mandato, della durata di quattro anni, è rinnovabile due volte per i membri del consiglio d'istituto, che possono quindi farne parte per un massimo di 12 anni.
Il capoverso 3 prevede la possibilità di revocare per gravi motivi l'incarico dei membri del consiglio d'istituto anche in corso di mandato, segnatamente quando un membro non soddisfa più i requisiti della carica o ha gravemente violato i suoi obblighi.
I membri del consiglio d'Istituto devono tutelare gli interessi dell'ente. In presenza di un conflitto d'interessi, il membro deve astenersi per il caso in oggetto, come espressamente indicato nel capoverso 4.
I membri del consiglio d'istituto non sono legati al METAS da un rapporto di lavoro. Il capoverso 5 prevede pertanto che il Consiglio federale stabilisca l'ammontare dell'indennità loro corrisposta. All'onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con tali persone si applica l'articolo 6a della legge del 24 marzo 200017 sul personale federale (LPers) e delle sue ordinanze esecutive (in particolare l'ordinanza del 19 dicembre 200318 sulla retribuzione dei quadri).
Art. 25 Compiti del consiglio d'istituto
Secondo la lettera a, il consiglio d'istituto provvede all'attuazione degli obiettivi strategici definiti conformemente all'articolo 37 dal Consiglio federale, al quale comunica annualmente i risultati raggiunti.
In base alla lettera b, il consiglio d'istituto emana l'ordinamento dell’Istituto. Questa competenza, derivante dall'autonomia definita nell'articolo 20 capoversi 1 e 2, è limitata agli ambiti definiti nella legge, segnatamente: questioni di gestione, limitazione e concretizzazione delle competenze del consiglio d'istituto e della direzione.
Il personale del METAS è assunto conformemente alle disposizioni della LPers (art. 29 cpv. 1). Tuttavia, in base all'articolo 29 capoverso 2, il METAS è un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LPers. Il consiglio d'istituto ha il compito di emanare un regolamento del personale che disciplini la remunerazione, le prestazioni accessorie e le altre condizioni contrattuali e a cui dovranno essere conformi tutti i singoli contratti di lavoro. Il METAS è anche soggetto alle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 30 cpv. 2). Secondo la lettera c, il consiglio d'istituto ha il compito di stipulare il contratto di affiliazione alla cassa pensioni. Quest’ultimo e il regolamento del personale sono validi solo previa approvazione del Consiglio federale.
Dal momento che stipula un proprio contratto di affiliazione in materia di previdenza professionale, il METAS necessita di un organo paritetico per l'istituto di previdenza. In base alla lettera d, è compito del consiglio d'istituto stabilirne la composizione, la procedura di nomina e l'organizzazione.