Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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– lo strumento di misurazione ammesso in Svizzera è stato sottoposto a una procedura di
valutazione della conformità o a una procedura di controllo equivalente;
– i requisiti essenziali sono rispettati;
– è garantita la stabilità della misurazione; ciò può avvenire da un lato verificando se i
controlli formali di cui all'articolo 10 sono stati eseguiti, dall'altro mediante controlli dell'autorità esecutiva stessa;
– lo strumento di misurazione è adatto all'uso previsto ed è utilizzato correttamente.
Art. 13 Competenze degli organi esecutivi
Agli organi esecutivi va accordato l'accesso agli strumenti di misurazione. Chi li utilizza deve inoltre fornire informazioni (p. es. sulle valutazioni di conformità e le riparazioni eseguite o su chi ha acquistato lo strumento) e assistenza durante i controlli (p. es. riguardo le modalità d'uso).
Il capoverso 2 riprende le disposizioni dell'attuale articolo 19 capoverso 2. Se uno strumento di misurazione non soddisfa i requisiti legali può essere ritirato dal commercio oppure può esserne vietata o limitata la messa in circolazione o l’impiego. La relativa competenza non è però più attribuita al Consiglio federale, ma al METAS, poiché si tratta di una misura esecutiva, per la quale non è determinante la volontà politica, ma la valutazione tecnicospecialistica. L'autorità esecutiva opterà per il provvedimento adatto meno severo.
Il Consiglio federale stabilisce in un’ordinanza gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti adottati dagli organi esecutivi nel caso in cui gli strumenti di misurazione non soddisfino i requisiti legali (cpv. 3).
Sono fatte salve le competenze previste da altre leggi federali, in particolare dalla LOTC (art. 19 segg.).
Art. 14 Riconoscimento di esami esteri
Il capoverso 1 riprende le disposizioni dell'attuale articolo 10 capoverso 2.
Il capoverso 2 autorizza il Consiglio federale a stipulare autonomamente trattati internazionali sul riconoscimento di certificati di prova, prove di conformità, ammissioni e verificazioni. Per gli accordi di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA, questa competenza può essere delegata al METAS conformemente all'articolo 48a capoverso 1 secondo periodo LOGA, che prevede la stessa possibilità di delega per aggruppamenti o uffici federali.
Sezione 3: Indicazioni di quantità
Art. 15
Il capoverso 1 riprende, in forma più stringata, le disposizioni dell'attuale articolo 11 capoverso 1 primo periodo e capoverso 3.
Nella nuova legge non è stato inserito il secondo periodo dell'attuale articolo 1 capoverso 1, il quale dispone che nel caso di forniture susseguenti la quantità fornita deve essere indicata in ogni conteggio. Il Consiglio federale emetterà le disposizioni di questo tipo fondandosi sul capoverso 2.
Il capoverso 2 prevede una delega di competenze normative al Consiglio federale, corrispondente a quella dell'attuale articolo 11 capoverso 5 primo periodo e capoverso 6.