Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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ambiti (p. es. per i pesi della massima classe di accuratezza). Anche i Cantoni possono essere incaricati di altri compiti. La revisione totale non ha lo scopo di modificare la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni né il tipo o il numero di compiti cantonali.

Art. 18 Normative cantonali

I Cantoni possono decidere liberamente come organizzare la metrologia legale nel loro territorio; resta in essere però la regola che impone un'unica autorità di vigilanza. In particolare, i Cantoni possono assumere i verificatori (come avviene attualmente in 15 Cantoni), assegnargli incarichi su mandato (nove Cantoni) o prevedere un sistema misto (due Cantoni). Possono definire vari circondari di verificazione per Cantone o stabilire competenze speciali per incarichi particolari (come è spesso il caso per i controlli di imballaggi preconfezionati). Contrariamente al diritto vigente (art. 14), i circondari di verificazione non devono essere autorizzati dalla Confederazione. Solo la costituzione di regioni di esecuzione o di vigilanza comuni deve essere autorizzata dalla Confederazione. A questo proposito si rimanda all'accordo amministrativo del 2 novembre 2006 sulla cooperazione nel settore della metrologia stipulato tra i Cantoni di Lucerna, Svitto e Zugo.

Art. 19 Esecuzione da parte della Confederazione

Alla Confederazione compete l'esame degli strumenti di misurazione in vista della loro immissione sul mercato. Conformemente all'articolo 17 capoverso 3, ai Cantoni possono essere delegati compiti parziali (p. es. verificazioni iniziali di determinate categorie di strumenti di misurazione).

Alla Confederazione può essere attribuita la competenza per parte dell'esame della stabilità di misurazione e della sorveglianza del mercato. Attualmente è per esempio il caso dei pesi della classe di accuratezza più alta, degli strumenti di misurazione della velocità, dell'energia e della potenza elettriche e delle radiazioni ionizzanti.

La competenza della Confederazione è appropriata nei casi in cui un'organizzazione decentrale non è opportuna (perché non è necessaria la vicinanza fisica e ogni ufficio di verificazione si occuperebbe solo di pochi strumenti di misurazione) e risultano costi elevati per l'infrastruttura e il personale.

Capitolo 3: Istituto federale di metrologia

Sezione 1: Forma giuridica e organizzazione

Art. 20

L'articolo 20 stabilisce che il METAS è un istituto di diritto pubblico con personalità giuridica propria, che sarà iscritto nel registro di commercio. Si tratta di una modifica della situazione attuale: il METAS è al momento un ufficio federale, e in quanto tale non possiede personalità giuridica propria. Dal punto di vista delle attività del METAS, la forma giuridica adottata corrisponde ai principi guida del rapporto sul governo d'impresa, che prevede di norma per le unità rese autonome che svolgono compiti federali la forma organizzativa di istituto autonomo di diritto pubblico.

Il capoverso 2 concede al METAS autonomia organizzativa e operativa nei limiti della presente legge. Come istituto il METAS tiene una contabilità propria, che sarà integrata nel