Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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economicamente sostenibile l’onere che ne deriva, la costituzione delle riserve iniziali va ripartita su un periodo di tempo sufficientemente lungo; in particolare, sembra appropriata una durata di [X] anni (cfr. disposizioni transitorie di cui all'art. 49 cpv. 7).
Il METAS attualmente utilizza strumenti e apparecchiature il cui valore di acquisto è pari a 50 milioni di franchi. Per coprire il fabbisogno di rinnovamento il Consiglio federale può, su richiesta del consiglio d'istituto, autorizzare la costituzione di riserve speciali (cpv. 3).
Art. 35 Imposte
Ai sensi dell'articolo 62d LOGA, la Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale. L'esenzione fiscale è però limitata alle attività non commerciali, come indicato nell'articolo 35.
In materia di imposizione federale vale quanto segue: alle prestazioni fornite in concorrenza con fornitori privati si applica l'imposta sul valore aggiunto. Il Legislatore ha rinunciato ad esonerare la Confederazione e le sue unità autonome dall'obbligo soggettivo di imposta preventiva, motivo per cui anche tali imposte sono escluse dall'esenzione fiscale.
Art. 36 Immobili
Gli edifici che il METAS utilizza attualmente a Wabern sono stati costruiti appositamente per permettere l’assolvimento dei compiti metrologici e contengono numerose attrezzature, stanze e apparecchiature create per soddisfare i bisogni specifici del METAS. Queste sono in gran parte inutilizzabili per altri scopi, ma risultano indispensabili per poter portare a termine i compiti del METAS. Per questo motivo va previsto un rapporto di usufrutto per tali immobili, ispirato a quello in essere per gli immobili del Museo nazionale svizzero (art. 16 della legge federale del 12 giugno 200924 concernente i musei e le collezioni della Confederazione, legge sui musei e le collezioni, LMC).
Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione
Art. 37 Obiettivi strategici
Il Consiglio federale dirige l'attività del METAS assegnandogli obiettivi strategici quadriennali. Attraverso gli obiettivi strategici il Consiglio federale istruirà l'Istituto riguardo alla gestione dell'ente e all'esecuzione dei compiti. Le direttive riferite ai compiti traspongono nella pratica i compiti fissati per legge nell'articolo 21.
Il Consiglio federale provvede affinché il consiglio d'istituto sia consultato in precedenza. Una volta definiti, gli obiettivi strategici vengono resi noti.
Art. 38 Vigilanza
Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 LOGA, il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate. In conformità con tale disposizione, il Consiglio federale ha il compito di vigilare sul METAS e sull’adempimento dei suoi compiti.
24 RS 432.30