Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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Capitolo 2: Unità di misura e strumenti di misurazione, indicazioni di quantità e tempo

Sezione 1: Unità di misura legali

Art. 2 Principi

Le unità di misura sono attualmente disciplinate in cinque articoli della legge in vigore. Il presente avamprogetto prevede invece che la legge sulla metrologia stabilisca solo i principi per la definizione delle unità, delegata al Consiglio federale. È stabilito che valgono le unità di misura del Sistema internazionale di unità di misura (unità SI). Il Sistema internazionale (Système international d’unités; SI) è il sistema di unità di misura per grandezze fisiche più diffuso nel mondo. Nella maggior parte dei Paesi il suo utilizzo per determinati ambiti (p. es. commercio e operazioni commerciali, accertamento ufficiale di fatti) è imposto dalla legge. Le unità principali del Sistema internazionale sono le sette unità di base: il metro per la lunghezza, il chilogrammo per la massa, il secondo per il tempo, l'ampere per l'intensità di corrente elettrica, il kelvin per la temperatura termodinamica, la mole per la quantità di materia e la candela per l'intensità luminosa. Queste unità sono definite in modo da avere una grandezza adatta all'uso pratico. Il Sistema internazionale e le sue unità di misura sono definiti dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure in base al trattato del 20 maggio 18756 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure. Il Consiglio federale fissa le singole unità, i multipli e i sottomultipli delle unità SI (p. es. giga e nano) in un'ordinanza.

La competenza per la definizione di altre unità non SI per scopi particolari (p. es. il millimetro di mercurio per la misurazione della pressione del sangue e di altri fluidi corporei), attribuita al Consiglio federale dal capoverso 2, corrisponde a quanto stabilito dall'attuale articolo 5.

Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a stipulare autonomamente trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali e a trasmettere le unità di misura fissate mediante taratura. Per gli accordi di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA, questa competenza può essere delegata al METAS conformemente all'articolo 48a capoverso 1 secondo periodo LOGA, che prevede la stessa possibilità di delega per aggruppamenti o uffici federali.

Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali

Le norme contenute in quest'articolo corrispondono a quelle dell'attuale articolo 7, fatto salvo il capoverso 2, che è stato modificato: le deroghe all'obbligo di utilizzare le unità di misura legali non sono più elencate in modo esaustivo nella legge, la loro definizione è delegata al Consiglio federale. Questa delega dovrebbe permettere di introdurre regole più liberali delle attuali se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti. Le deroghe andrebbero inoltre previste per gli ambiti in cui l'uso commerciale comune diverge dalla norma e il rispetto dell'obbligo di utilizzare le unità legali potrebbe far sorgere ostacoli tecnici al commercio. È il caso, per esempio, degli schermi per computer o delle tubature, le cui misure sono normalmente espresse in pollici.

6 RS 0.941.291