Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico8.

In base al capoverso 3, Il Consiglio federale può prevedere obblighi di comunicazione e di informazione per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione. Questi obblighi sono necessari per permettere ai servizi competenti di effettuare l'esame della stabilità di misurazione di cui all'articolo 10 e la vigilanza del mercato di cui all'articolo 12.

Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali

Prima che uno strumento di misurazione possa essere immesso sul mercato deve essere certificato mediante una procedura di ammissione svizzera (p. es. gli strumenti di misurazione della velocità), una procedura di valutazione della conformità (p. es. le bilance) o un'altra procedura di controllo equivalente (cpv. 1).

I dettagli di tali procedure sono fissati dal Consiglio federale in un'ordinanza (cpv. 2). Al termine della procedura è apposto un contrassegno sullo strumento di misurazione e i documenti necessari sono allegati, così che l’utilizzatore possa essere sicuro che si tratti di uno strumento di misurazione ammesso e conforme.

Art. 9 Autorizzazione del METAS

Il capoverso 1 contiene le basi formali e legali che permettono al Consiglio federale di delegare al METAS il compito di emanare disposizioni tecniche sugli strumenti di misurazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. e). I requisiti essenziali degli strumenti di misurazione sono disciplinati dal Consiglio federale, che può delegare ai dipartimenti gli interventi normativi di portata limitata, come previsto dall'articolo 48 capoverso 1 LOGA.

Il capoverso 2 prevede che il METAS, d’intesa con la SECO, designi le norme tecniche atte a concretare i requisiti essenziali per gli strumenti di misurazione, per quanto possibile facendo riferimento a norme armonizzate su scala internazionale, in particolare a quelle stabilite dall'Organisation Internationale de Métrologie Légale.

Art. 10 Esame della stabilità di misurazione

L’accuratezza di uno strumento di misurazione diminuisce con il tempo e deve pertanto essere verificata periodicamente (cpv. 1). Se del caso devono essere adottate le misure necessarie ad assicurare l’accuratezza richiesta per lo strumento. Questi controlli e le eventuali misure correlate sono mirati a garantire la stabilità di misurazione di uno strumento durante l’intero periodo di utilizzazione.

La procedura di controllo della stabilità di misurazione più conosciuta è la cosiddetta verificazione successiva. Le procedure usate per mantenere la stabilità di misurazione di uno strumento devono tener conto sia dell'impiego, sia delle caratteristiche tecniche dello strumento, motivo per cui il Consiglio federale può prevedere controlli supplementari (cpv. 2). Alla verificazione si affiancano quindi altre procedure come i controlli statistici, le misurazioni comparative, la sorveglianza delle misurazioni durante l'esercizio, la taratura, la manutenzione e la regolazione.

10 novembre 2009, GU L 294 del 11.11.2009, pag. 7.

8 GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6.