Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine

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Sezione 4: Aspetti finanziari

Art. 31 Finanziamento

L'articolo 31 disciplina il finanziamento del METAS. Come illustrato al numero 1.4, il grado attuale di copertura dei costi è di poco inferiore al 30 per cento. Per l’adempimento dei suoi compiti il METAS dipende pertanto dalle indennità corrisposte dalla Confederazione. Per i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a-g, k, l, n, o, nonché quelli assegnati con gli obiettivi strategici sono accordate delle indennità; per i compiti di cui all’articolo 20 capoverso 2 lettere i-j, il Consiglio federale fissa degli emolumenti, i cui ricavi sono a disposizione del METAS. Infine, il METAS si finanzierà con i ricavi ottenuti per le prestazioni fornite.

Art. 32 Tesoreria

I fondi liquidi del METAS sono gestiti dalla Tesoreria centrale della Confederazione. Per garantirne la solvibilità, la Confederazione può concedere prestiti all'Istituto, che a tal scopo intrattiene un conto corrente presso la Confederazione. In cambio l'Istituto deposita le sue eccedenze presso la Confederazione a fronte di interessi a condizioni di mercato. I particolari sono definiti in una convenzione tra il METAS e la Confederazione.

Art. 33 Presentazione dei conti

Il rendiconto del METAS deve presentare in modo completo l’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale. La presentazione dei conti è retta dai principi dell'essenzialità, della chiarezza, della continuità e dell'espressione al lordo, e si fonda su standard comunemente riconosciuti. Il consiglio d'istituto definisce, nel rispetto di tali principi, le norme contabili applicate e le indica espressamente.

Art. 34 Riserve

Le disposizioni riguardanti le riserve legali (cpv. 1) corrispondono all’articolo 14 della legge federale del 22 giugno 200722 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN) e all’articolo 16 della legge federale del 22 giugno 200723 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (LFINMA).

L’ammontare delle indennità, degli emolumenti e degli introiti va fissato in modo da poter costituire riserve adeguate all’attività e da garantire la sicurezza finanziaria del METAS a medio e lungo termine. Le riserve legali sono destinate principalmente a compensare le fluttuazioni reddituali e a coprire eventi non prevedibili, come ad esempio casi di responsabilità civile. Ammontano ad almeno [X] del budget annuo.

Per quanto concerne la costituzione delle riserve del METAS, vanno considerati in prima linea gli eventi non prevedibili e non assicurati. Il consiglio d’istituto fissa le riserve nei limiti legali tenendo conto del piano finanziario e della gestione dei rischi del METAS. Sulla base dell’attuale budget del METAS, le riserve ammontano a circa [X] milioni di franchi. Esse non devono però superare il [X] di un budget annuo. Se le riserve eccedono il limite minimo o massimo fissato, vanno adeguati le indennità, gli emolumenti e i ricavi. Per rendere

22 RS 732.2

23 RS 956.1