Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 35 pagine
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Art. 51 Datore di lavoro di riferimento
L'articolo stabilisce chiaramente che il METAS è il datore di lavoro di riferimento per chiunque finora abbia percepito una rendita di vecchiaia, per superstiti o d'invalidità dell'Istituto e che si fa carico dei relativi obblighi.
In futuro il METAS, in qualità di unità amministrativa decentrata della Confederazione, sarà considerato un datore di lavoro ai sensi delle disposizioni in materia di previdenza professionale (art. 32b cpv. 2 LPers). Secondo l'articolo 32d LPers disporrà di un proprio istituto di previdenza e quindi di un proprio contratto di affiliazione.
L'articolo 32f capoverso 1 LPers stabilisce che, in caso di modifica dello statuto giuridico, il datore di lavoro è competente anche per gli attuali beneficiari di rendite dell'unità amministrativa, pertanto trasferiti allo stesso istituto di previdenza del personale attivo. La deroga prevista all'articolo 32f capoverso 2 LPers è da far valere in modo restrittivo; nel caso in oggetto non vi sono motivi che ne giustifichino l'applicazione.
Art. 52 Referendum ed entrata in vigore
La legge deve essere sottoposta a referendum facoltativo conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale (Cost.). Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore della legge conformemente al capoverso 2.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
La nuova legge sulla metrologia e il relativo trasferimento dei compiti metrologici in un’unità amministrativa decentrata rientrano nei progetti di riesame dei compiti della Confederazione; i risparmi che ne derivano non sono ancora quantificabili.
In vista dell'entrata in vigore della legge e della creazione di un ente di diritto pubblico sarà necessario disporre alcune misure, come la redazione del bilancio d’apertura, da sottoporre al Consiglio federale per approvazione (art. 49 cpv. 2), e la stipula dell’accordo sulla gestione dei fondi liquidi con l’AFF (art. 32 cpv. 3).
In materia di personale è previsto che ai dipendenti del METAS continuino ad applicarsi le disposizioni della LPers e che l'Istituto assuma lo statuto di datore di lavoro ai sensi della legislazione sul personale (art. 29 cpv. 2). Dal momento che il METAS sarà considerato datore di lavoro ai sensi dell'articolo 32b capoverso 2 LPers, dovrà stipulare un proprio contratto di affiliazione e designare un organo paritetico (art. 32c LPers).
Le disposizioni esecutive della legge in vigore dovranno essere in parte modificate.
Il progetto non genera costi supplementari.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni
Il progetto non ha ripercussioni per i Cantoni. In particolare, non sarà modificata l'attuale ripartizione delle competenze nella metrologia legale.