Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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bis
Art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b e b
Anche i requisiti sono adeguati. L’aggiunta di zuccheri ai succhi di frutta è ora vietata (abrogazione dell’art. 4 cpv. 1 lett. e vigente). Inoltre il succo di pomodoro è ora considerato succo di frutta.
Art. 5 cpv. 1, 3 e 6
Le disposizioni relative alle denominazioni specifiche sono adeguate, in particolare è abrogata la disposizione (cpv. 3) che disciplinava l’indicazione di un’eventuale aggiunta di zuccheri, dal momento che ora è vietato aggiungere zuccheri ai succhi di frutta.
È inoltre precisata la denominazione specifica in relazione alla denominazione del frutto (cpv. 6).
Art. 6 cpv. 2
All’articolo 6 è inserito il capoverso 2, in vigore fino al 28 ottobre 2016 (cfr. disposizioni transitorie):
fino a questa data, sui succhi di frutta è possibile segnalare l’assenza di zuccheri aggiunti. Questa avvertenza deve consentire all’industria di informare i consumatori, durante un certo periodo, del fatto che ai succhi di frutta non sono aggiunti zuccheri.
Art. 7 cpv. 1, art. 8 cpv. 2 e 4
Anche la definizione di nettare di frutta (art. 7) nonché i requisiti relativi al nettare di frutta (art. 8) sono adeguati. Come finora all’articolo 8 è disciplinata l’ammissibilità dell’aggiunta al nettare di zuccheri e/o miele complessivamente fino al 20 per cento in massa del prodotto finito. Altri ingredienti ammessi conformemente alla direttiva 2012/12/CE sono disciplinati nell'articolo 8 capoverso 4.
Art. 9 cpv. 2
È precisata la denominazione specifica in relazione alla denominazione del frutto.
Art. 10 cpv. 2
Il capoverso 2 disciplina l’applicazione di un’avvertenza sul nettare di frutta a cui volutamente non sono state aggiunti zuccheri. Se tuttavia il nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri dovrebbe figurare l’avvertenza «contiene naturalmente zuccheri».
Art. 33
Il capoverso 2 definisce le «bevande pronte ad alto contenuto di caffeina (Energy Drink)» e le «bevande pronte ad alto contenuto di caffeina concentrate (Energy Shot)» con gli ingredienti indispensabili carboidrati e caffeina e/o derrate alimentari contenenti caffeina nonché le possibili aggiunte di taurina, glucuronolattone, inositolo, che distinguono queste speciali categorie di bevande (disciplinate finora all’art. 23 cpv. 2 e 5 dell’ordinanza sugli alimenti speciali).
Art. 33a
Ai capoversi 1 e 2 di questo nuovo articolo sono disciplinati i requisiti relativi al tenore di energia e caffeina delle bevande pronte ad alto contenuto di caffeina e delle bevande pronte ad alto contenuto di caffeina concentrate (disciplinate finora all’art. 23 cpv. 1 lett. a e b dell’ordinanza sugli alimenti speciali).
Al capoverso 3, con il rimando al nuovo allegato 4 sono fissate le quantità massime ammesse di taurina, glucuronolattone, inositolo, niacina, vitamina B6, acido pantotenico e vitamina B12 negli Energy Drink e negli Energy Shot. Per gli Energy Shot, queste quantità massime sono espresse sotto forma di razione giornaliera. Le quantità giornaliere massime specifiche per ciascun prodotto devono essere stabilite dal fabbricante, dall’importatore o dall’esportatore e dal responsabile dell’immissione in commercio nell’ambito del controllo autonomo e dichiarate secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera p dell’ordinanza sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (protezione della salute).
Art. 34 cpv. 1 lett. c e d
Al capoverso 1, l’avvertenza relativa alla caffeina alla lettera c è adeguata conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (n. 4.1).