Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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Con la trasposizione di questi requisiti nel diritto svizzero è abbandonato l’obbligo di autorizzazione. La denominazione specifica deve essere completata con l’avvertenza «carne ricomposta».
La transglutaminasi è considerata un ingrediente soggetto all’obbligo di dichiarazione e deve figurare nella denominazione specifica quale ingrediente non abituale estraneo alla carne secondo l’articolo 8 capoverso 3.
Art. 9 cpv. 9
Nel 2008 è stata istituita la cosiddetta piattaforma sul Campylobacter, a cui partecipano rappresentanti della autorità nazionali e cantonali, del settore avicolo e della ricerca. L’obiettivo della piattaforma è di contribuire alla stabilizzazione e alla riduzione della frequenza di campilobatteriosi nell’essere umano in Svizzera. Dopo aver effettuato un’analisi dei rischi, riassunta nel rapporto « Campylobacter in Sviz-
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zera. Fattori di rischio e misure di gestione del problema » , l’UFSP propone misure concernenti la consegna di fegato di volatili fresco (regolamentazione nell’ordinanza sui requisiti igienici) nonché avvertenze vincolanti in materia d’igiene (regolamentazione nell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale).
Da alcuni anni, sugli imballaggi di carne fresca di pollame è apposta facoltativamente un’avvertenza riguardante l’igiene. Tale avvertenza diventerà ora obbligatoria sia per la carne fresca di pollame che per i preparati di carne di pollame (p. es. i prodotti marinati). Essa dovrà figurare nello «stesso campo visivo» della denominazione specifica. Sarà tuttavia sufficiente un rimando che garantisca un chiaro riferimento alla vera e propria avvertenza d’igiene.
L’avvertenza concernente la manipolazione igienica nelle economie domestiche mira innanzitutto a evitare contaminazioni incrociate, attirando l’attenzione sulla necessità di separare chiaramente la carne di pollame dalle altre derrate alimentari (taglieri, coltelli, piatti separati) nonché di lavare accuratamente gli utensili impiegati e le mani dopo ogni impiego (cfr. in proposito le raccomandazioni
d’igiene dell’UFSP:
http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04858/04860/06176/index.html?lang=it).
Art. 9 cpv. 10
I preparati di carne e i prodotti a base di carne fabbricati con l’aggiunta di transglutaminasi, che sono inoltre destinati a essere consumati senza essere riscaldati e non hanno subito alcun trattamento termico, devono recare l’avvertenza: «Non adatto ai celiaci».
Si tiene così conto della possibile correlazione tra la transglutaminasi e la celiachia.
I dati in possesso dell’UFSP mostrano che la transglutaminasi stessa, anche in forma attiva, non costituisce alcun rischio per le persone senza disturbi della funzione digestiva.
Non è tuttavia possibile escludere che la transglutaminasi ancora attiva nel prodotto finito possa avere un effetto pregiudizievole a contatto con altri alimenti.
L’avvertenza non si applica ai prodotti riscaldati prima di essere consumati poiché durante il processo di riscaldamento la transglutaminasi è disattivata. – Si rimanda alla perizia del Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) del 30 novembre 2011. http://www.bfr.bund.de/cm/343/transglutaminase-infleischerzeugnissen.pdf
Art. 11 cpv. 1 e art. 13 cpv. 1
Quali materie prime per la produzione di collagene possono ora essere impiegate anche le ossa. Ciò è già ammesso per la produzione di gelatina. In entrambi i casi l’ordinanza stabilisce tuttavia che le ossa impiegate non devono costituire materiale a rischio specificato secondo l’ordinanza sulle epizoozie.
Art. 19 cpv. 3
Ai prodotti della pesca fabbricati con l’aggiunta di transglutaminasi si applicano gli stessi requisiti relativi alla caratterizzazione illustrati all’articolo 8 capoverso 6.
3 http://www.bag.admin.ch/themen/lebensmittel/04861/13399/index.html?lang=it