Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine

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La transglutaminasi è considerata un ingrediente soggetto all’obbligo di dichiarazione e deve figurare nella denominazione specifica quale ingrediente estraneo al pesce e inusuale secondo l’articolo 19 capoverso 2.

Art. 20 cpv. 4

Anche i prodotti della pesca fabbricati con l’aggiunta di transglutaminasi, che sono inoltre destinati ad essere consumati direttamente e non hanno subito alcun trattamento termico, devono recare

l’avvertenza: «Non adatto ai celiaci».

Si tiene così conto della possibile correlazione tra la transglutaminasi e la celiachia, come già indicato nel commento all’articolo 9 capoverso 9.

Art. 31 cpv. 1 lett. a

Per essere considerato pronto per il consumo, secondo l’articolo 49 dell’ordinanza del DFI sui requisiti igienici (ORI, RS 817.024.1) il latte deve essere stato sottoposto a un trattamento sufficiente, ma l’articolo 49 ORI non descrive in modo esaustivo i metodi di trattamento ammessi. Da qualche tempo, sempre più spesso è in commercio latte che presenta una conservabilità prolungata rispetto al latte pastorizzato classico e viene anch’esso tenuto nei banchi frigorifero. Per evitare che i consumatori non siano ingannati sulla sua natura effettiva e possano distinguere il latte con una conservabilità prolungata dal latte pastorizzato tradizionale, nell’ambito della caratterizzazione deve essere segnalato il trattamento tecnologico del latte. Nella caratterizzazione, i processi di filtrazione possono essere dichiarati in modo semplificato con «filtrato» e i processi di separazione (battofugazione) con «separato».

Le disposizioni dell’articolo 29 della presente ordinanza si applicano anche al latte con una conservabilità prolungata. In altre parole, in caso di applicazione di processi di filtrazione con grandezza dei pori < 0,8 μm, in cui il retentato non è restituito al permeato dopo un trattamento termico, la composizione del prodotto finale non corrisponde più a quella del latte. Di conseguenza il prodotto non più essere caratterizzato come «latte».

Non è necessario adeguare l’articolo 49 ORI dal momento che all’articolo 49 capoverso 1 lettera d ORI sono già menzionati altri trattamenti che portano a una conservabilità e a un’igienizzazione equivalenti almeno a quelle della pastorizzazione. Questi processi possono essere applicati da soli o in combinazione con altri processi.

Art. 37 cpv. 3 lett. e

In occasione dell’ultima revisione, nell’elenco dei materiali ammessi per il trattamento meccanico della superficie del formaggio si è verificato un errore, che viene ora corretto.

Art. 40 cpv. 6

A causa di dubbi nell’esecuzione in relazione alla categoria di tenore di grasso che deve essere dichiarata concretamente per il formaggio, la disposizione è stata precisata. Per il formaggio è possibile indicare la denominazione della categoria di tenore di grasso o il valore numerico corrispondente (p. es. grasso o 50 % grasso s.s.).