Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine

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dell’OSoE. Finora, era stabilito che l’acqua potabile dovesse rispettare i valori limite fissati nell’OSoE; la lista di tali valori, tuttavia, non è esaustiva e le sostanze estranee non regolamentate non devono rappresentare un pericolo per la salute dei consumatori. Tale definizione non tiene conto degli articoli generali dell’OSoE, segnatamente dell’articolo 1, in virtù del quale le sostanze estranee e i componenti (sostanze) possono essere presenti negli o sugli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se tecnicamente indispensabili.

Tutte le sostanze estranee recentemente riscontrate nell’acqua potabile non comportano necessariamente valori limite. Affinché l’acqua sia potabile è importante considerare anche tali nuove sostanze nell’ambito della valutazione integrale degli aspetti sanitari dell’acqua potabile.

Art. 5

Per quanto riguarda il capoverso 1, i fornitori di acqua potabile non possono informare esaustivamente tutti i consumatori occasionali. I turisti, o le persone che ogni tanto si dissetano a una fontana, infatti, non ricevono le informazioni del caso. Si precisa che i principali fruitori di queste ultime sono innanzitutto i clienti dei fornitori di acqua potabile, ovvero le famiglie e le aziende.

Art. 6

Nella versione precedente dell’articolo 6 capoverso 1 si restringeva la definizione di acqua potabile, precisando che è distribuita «a terzi», mentre l’articolo 2 è più generale. I requisiti per l’acqua potabile, in effetti, si applicano anche all’acqua utilizzata nella produzione di derrate alimentari o per il lavaggio di contenitori di alimenti. Di conseguenza, gli impianti di acquedotto servono a usi molti vari e la definizione deve rimanere molto generale.

L’articolo 6 capoverso 3 è completato da una disposizione che crea un nesso tra la legislazione in materia di derrate alimentari e quella sulla protezione delle acque. È infatti necessario sapere se le zone di protezione sono state delimitate e se vengono rispettate. Tale procedura è un elemento fondamentale dell’analisi del rischio, che tutti i fornitori di acqua sono tenuti a effettuare periodicamente e a presentare in occasione delle ispezioni ufficiali.

Art. 13

Le acque minerali naturali possono essere trattate esclusivamente con i mezzi esplicitamente descritti nella presente ordinanza. Onde evitare qualsiasi ostacolo tecnico con i Paesi limitrofi, è necessario considerare la direttiva 2009/54/CE e il regolamento (UE) n. 115/2010 CE.

Per tale motivo, il capoverso 2 è stato modificato inserendo l’impiego di aria arricchita di ozono. Inoltre, a partire da marzo 2010, è altresì consentito applicare un trattamento con allumina attivata per ridurre il tenore di fluoro. Tale trattamento va espressamente riportato in etichetta, con una formula specifica (cfr. art. 15).

Il capoverso 3 è stato soppresso, considerato che i criteri di purezza applicabili all’acqua minerale naturale non sono più automaticamente identici a quelli dell’acqua potabile. Esempi espliciti al riguardo sono riportati nell’OSoE e nell’ORI.

Art. 15

Il regolamento n. 115/2010 della Commissione europea autorizza il trattamento per l'eliminazione del fluoro a condizione che l’etichetta contenga indicazioni al riguardo. Si propone di riprendere esattamente la stessa dichiarazione, onde evitare ostacoli tecnici per le acque minerali naturali