Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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dienti alimentari, sia che si tratti di «ingredienti tradizionali» come le MFC impiegate per la fabbricazione di alimenti fermentati tradizionali, sia che si tratti di nuovi ingredienti come le MFC che non hanno una «tradizione di uso sicuro». Tali MFC rientrano nel campo d’applicazione del regolamento CE n. 258/97 sui nuovi prodotti e necessitano di un’autorizzazione. Secondo il regolamento CE n. 178/2002, le MFC con una tradizione di uso sicuro devono essere sicure; la responsabilità per la sicurezza è attribuita all’impresa alimentare.
Con l’entrata in vigore della nuova LDerr, la definizione di derrata alimentare si avvicinerà a quella dell’UE. Nell’UE si sta inoltre discutendo se in futuro le MFC non debbano essere disciplinate nel regolamento sugli additivi.
Benché nei prossimi anni sarà quindi necessaria una nuova valutazione della situazione, ha senso disciplinare già oggi l’aggiunta di MO alle derrate alimentari. Da un lato è così colmata una lacuna normativa di vecchia data e dall’altro ciò consente di ridurre il numero di derrate alimentari soggette ad autorizzazione e ha quindi un senso dal punto di vista delle risorse.
Secondo il capoverso 2, i microrganismi impiegati devono essere sicuri e spetta all’utente o al fabbricante di MFC garantire tale sicurezza. È possibile tener conto dei seguenti elenchi:
Elenco delle autorità danesi in materia di derrate alimentari:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/0 6kontor/Foedevaresikkerhed/Teknologi_og_tilsaetningsstoffer/Kulturregister_11.pdf
Elenco della International Dairy Federation (IDF):
F. Bourdichon et al., Food fermentations: Microorganisms with technological beneficial use. International Journal of Food Microbiology 154 (2012) 87-97
Con la nuova regolamentazione, anche i fabbricanti di MFC sono sottoposti alla legge sulle derrate alimentari e sono soggetti a notificazione secondo l’articolo 12 ODerr.
bis Articolo 50 capoversi 2 e 2
In relazione al mantenimento dell’equivalenza con il diritto sulle derrate alimentari dell’UE (accordo bilaterale sull’agricoltura) e in base all’articolo 23a della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0), la disposizione sulla rintracciabilità (art.
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50 ODerr) è completata analogamente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 . In base al capoverso 1, le derrate alimentari, gli animali da reddito destinati alla produzione di derrate alimentari, nonché tutte le sostanze suscettibili di essere trasformate in derrate alimentari devono poter essere rintracciabili in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione (art. 50 cpv. 1 ODerr). È fatto salvo l’articolo 5 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (OIPPrim; RS 916.020).
La rintracciabilità è necessaria per garantire la sicurezza delle derrate alimentari e l’affidabilità
dell’informazione sui prodotti, in modo da consentire il ritiro dal mercato delle derrate alimentari pericolose per la salute e la protezione dei consumatori. Disposizioni unitarie devono assicurare una rintracciabilità rapida e illimitata.
Capoverso 2
La rintracciabilità si basa sul principio «una fase prima — una fase dopo». Per questo motivo, le informazioni sul prodotto devono designare sia il responsabile (art. 3 ODerr) – essendo la persona che commercializza i prodotti – sia il destinatario del prodotto.
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale. GU L 242 del 20.9.2011, pag. 2.