Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 3 pagine
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Per assicurare la rintracciabilità rapida e illimitata, il capoverso 2 prescrive quali informazioni devono figurare nel documento di consegna. Si tratta segnatamente di una descrizione esatta del prodotto, di dati sul volume o la quantità, del numero di riferimento e della data di spedizione nonché del proprietario e del mittente, se non si tratta del proprietario della merce. Occorre inoltre indicare il nuovo proprietario e il destinatario, se diverso dal nuovo proprietario.
Le informazioni sul mittente e il destinatario nonché una descrizione esatta del prodotto, dati sul volume o la quantità, il numero di riferimento e la data di spedizione devono essere presentati alle autorità cantonali di esecuzione solo su richiesta, per motivi di praticità e sulla scorta della prassi vigente.
bis Capoverso 2
Per garantire la rintracciabilità illimitata, le informazioni devono poter essere richiamate fino a che non si possa presumere che il prodotto è stato consumato.
Diritto previgente: abrogazione
Con la revisione in corso dell’ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche, si propone di abrogare le prescrizioni particolari sull’etichettatura delle bevande alcoliche zuccherate (alcopop). Se tale proposta dovesse finalmente essere accolta, sarebbe necessario modificare l’articolo 2 dell’ordinanza
sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE; RS
946.513.8), che stabilisce deroghe all’applicazione del cosiddetto principio del «Cassis de Dijon».