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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 5 pagine

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Art. 3 cpv. 1–4

1Per carne s’intendono tutte le parti commestibili di animali appartenenti alle specie enumerate all’articolo 2 lettere a–e.

2La carne fresca è carne che non ha subito alcun trattamento di conservazione salvo la refrigerazione, il congelamento o la surgelazione, compresa quella confezionata sotto vuoto o in atmosfera controllata.

3Per preparati di carne s’intende carne fresca, compresa quella ridotta in pezzi, che ha subito un’aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi oppure trattamenti non sufficienti a modificarne la struttura muscolo-fibrosa interna e a eliminare quindi le caratteristiche della carne fresca. La carne macinata è considerata un preparato di carne se contiene l’1 % o più di sale.

4I prodotti a base di carne sono prodotti trasformati derivanti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di prodotti trasformati nei quali, al taglio, è possibile constatare nella parte centrale della superficie di taglio la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca.

Art. 8 cpv. 6

6Per i preparati di carne e i prodotti a base di carne che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di carne, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata grazie ad altri ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, oppure mediante sistemi diversi, la denominazione specifica deve essere completata con l’avvertenza «carne ricomposta».

Art. 9 cpv. 9 e 10

9Sugli imballaggi e sugli involucri di carne fresca di pollame o preparati a base di carne di pollame, nello stesso campo visivo della denominazione specifica deve figurare un’indicazione in merito all'igiene, da cui risulti:

a. che prima del consumo i prodotti devono subire un trattamento termico completo;

b. come i consumatori devono manipolare igienicamente la carne fresca di pollame a casa.

10I preparati di carne e i prodotti a base di carne fabbricati con l’aggiunta dell’enzima transglutaminasi devono recare la seguente menzione: «Non adatto ai celiaci». Ciò si applica unicamente ai prodotti che non hanno subito alcun trattamento termico e sono destinati ad essere consumati senza essere riscaldati.

Art. 11 cpv. 1 lett. a

1Per la produzione di gelatina possono essere impiegate solo le seguenti materie prime: