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Consultazione 2011/25: Revisioni nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso · 5 pagine
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a. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19952 sulle epizoozie ;
Art. 13 cpv. 1
1Per la produzione di collagene destinato a essere utilizzato in derrate alimentari possono essere impiegate solo le seguenti materie prime:
a. ossa non considerate materiale a rischio specificato secondo l’articolo 179d capoverso 1 dell’ordinanza del 27 giugno 19953 sulle epizoozie ;
b. pelli di ruminanti tenuti come animali da reddito;
c. pelli e ossa di suini;
d. pelli e ossa di volatili;
e. legamenti;
f. pelli di selvaggina allo stato libero;
g. pelli e spine di pesce.
Art. 19 cpv. 3
3Per i prodotti della pesca che possono sembrare costituiti da un unico pezzo di pesce, ma che in realtà sono frutto dell’unione di diverse parti attuata per mezzo di altri ingredienti, tra cui additivi ed enzimi alimentari, oppure mediante sistemi diversi, la denominazione specifica deve essere completata con la menzione «pesce ricomposto».
Art. 20 cpv. 4
4I prodotti della pesca fabbricati con l’aggiunta dell’enzima transglutaminasi devono recare la seguente menzione: «Non adatto ai celiaci». Ciò si applica unicamente ai prodotti che non hanno subito alcun trattamento termico e sono destinati ad essere consumati senza essere riscaldati.
Art. 31 cpv. 1 lett. a
1Nel caso del latte pronto al consumo, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 2 OCDerr4 devono figurare:
a. ogni tipo di trattamento atto a prolungare la conservabilità e ad aumentare la sicurezza igienico-microbiologica; sono ammesse abbreviazioni quali «past», «altamente pastorizzato», «UHT» o «sterile». In caso di trattamenti di filtrazione o separazione sono ammesse indicazioni come «filtrato» o «separato»;
2 RS 916.401
3 RS 916.401
4 RS 817.022.21