Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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nell'ordinanza dovrà essere fissato inoltre che la rappresentanza svizzera competente partecipa almeno alle sedute importanti del comitato scolastico e dell'associazione scolastica di scuole svizzere riconosciute come osservatrice senza diritto di voto. Questo consente alla rappresentanza svizzera di intervenire come autorità di mediazione e conciliazione in caso di tensioni all’interno della scuola. La rappresentanza esamina all'attenzione del Dipartimento competente la documentazione per i sussidi presentata dalle scuole ai sensi dell'articolo 9 capoverso 5 ed esprime un parere sulle richieste di aiuti finanziari ai sensi dell'articolo 13.

Art. 24 Modifica del diritto previgente

Contro la decisione del Consiglio federale sul riconoscimento di una scuola non è ammesso il ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. Questa deroga è materialmente giustificata, poiché nel riconoscimento di fondazioni di scuole, in conformità all'articolo 3 capoverso 3, il Consiglio federale deve tenere conto di criteri non solamente giuridici, bensì esplicitamente e in larga misura anche politici, nel presente caso di politica estera.

Art. 25 Disposizioni transitorie

Capoverso 2: l'articolo 17 prevede lo strumento di un limite di spesa quadriennale. Come già menzionato, il finanziamento della presenza della formazione svizzera all'estero potrebbe fondarsi sull'articolo 27 della legge sulla promozione della cultura21. Poiché il prossimo periodo di finanziamento della legge sulla promozione della cultura comprende gli anni 2016–2019, la promozione della presenza della formazione svizzera continuerà ad avvenire sulla base di una propria rubrica di credito fino a fine 2015.

21 Cfr. nota a piè di pagina n. 20.