Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
se private di formazione, purché, grazie al sostegno federale, offrano ulteriori prestazioni nell'interesse della Svizzera. Tale cooperazione è significativa anche perché consentirebbe di rafforzare, nel modo più immediato ed efficace, la presenza della Svizzera segnatamente nelle regioni in fase di crescita economica.
Capoverso 2 lettera h: questa forma di sostegno è già contemplata nella LISE (art. 10 cpv. 2 lett. f) e permette di tenere conto anche delle esigenze di gruppi di svizzeri all'estero di minori dimensioni, rappresentando all'occorrenza un'alternativa economica all'erogazione di contributi per un docente svizzero presso una scuola svizzera in un Paese terzo.
Capoverso 2 lettera i: la presente disposizione attribuisce alla Confederazione la possibilità di fondare una scuola tramite aiuti agli investimenti. In mancanza degli aiuti iniziali che la Confederazione ha garantito fino al 1980, difficilmente verranno aperte nuove scuole svizzere. I requisiti per gli aiuti agli investimenti andranno fissati a livello di ordinanza. Questo aiuto dovrà essere concesso soltanto dopo che i rispettivi enti avranno presentato perizie e studi di fattibilità e garantito di poter finanziare autonomamente la metà della fondazione e della creazione della scuola. Inoltre gli aiuti agli investimenti erogati dalla Confederazione saranno dotati di un tetto massimo per garantire che nell'ambito dei crediti autorizzati i fondi vengano distribuiti tenendo conto delle singole esigenze.
Capoverso 3 lettere b e c: il sostegno della Confederazione ai sensi del capoverso 2 presuppone un numero adeguato di allievi o apprendisti e un numero adeguato di allievi o apprendisti svizzeri. Già oggi il numero minimo di allievi svizzeri necessari dipende dalla forma di promozione. Per un contributo alla retribuzione di docenti svizzeri ai sensi del capoverso 2 lettere a e d sono attualmente necessari 15 allievi svizzeri, per contributi a corsi ai sensi del capoverso 2 lettera f il numero minimo è di otto, mentre per il sostegno all'acquisto di materiale didattico ai sensi del capoverso 2 lettera h si presuppongono sei allievi svizzeri. Considerato che in futuro occorrerà tenere conto anche del numero complessivo di allievi, i relativi requisiti andranno rivisti.
Capoversi 4 e 5: un Cantone patrocinante è in molti casi di grande aiuto, ma costituisce un requisito indispensabile nelle offerte della formazione professionale di base, in quanto l'applicazione della legge sulla formazione professionale è di competenza dei Cantoni.
Art. 15 Assicurazione sociale dei docenti
Gli enti svizzeri o gli enti con partecipazione svizzera che impiegano docenti svizzeri o ne permettono il finanziamento devono, analogamente alle scuole svizzere all’estero, assumere il ruolo di datori di lavoro anche nell’ambito delle assicurazioni sociali oppure assicurarsi che questo venga fatto presso le imprese di formazione in cui operano i docenti svizzeri.