Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine
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un aiuto finanziario e informa l'UFC sugli avvenimenti di importanza particolare (art. 17 OISE). Anche nel caso di domande di sostegno in conformità all’articolo 10 LISE (per progetti di formazione al di fuori delle scuole svizzere all’estero), la rappresentanza svizzera competente prende posizione all’attenzione dell’UFC (art. 14 cpv. 2 OISE).
Per questioni fondamentali legate all’applicazione della legge, il DFI e l'UFC possono fare affidamento alla consulenza dell’AAK (art. 11 LISE). In questa commissione sono rappresentate le principali autorità e organizzazioni interessate, in particolare il DFAE, le scuole svizzere all'estero, la CDPE, l'associazione dei Cantoni patrocinanti, Pro Helvetia, Economiesuisse, le associazioni degli svizzeri all'estero, Educationsuisse e l'Associazione mantello dei docenti svizzeri DCH.
Educationsuisse tiene ogni anno una conferenza di tre giorni per le direzioni delle scuole, i membri delle presidenze delle scuole svizzere e i responsabili degli altri progetti formativi all'estero. Questa conferenza si è trasformata in un'istituzione permanente, riservata allo scambio di idee e di esperienze, alla cura delle relazioni e al perfezionamento professionale nell'ottica della «migliore pratica».
4. Risultati delle consultazioni del gruppo di lavoro
Come indicato al punto 2.2, il gruppo di lavoro si è riunito in tre sedute plenarie, il 14 dicembre 2010, il 1° febbraio 2011 e il 22 marzo 2011.
Nei lavori di preparazione si è tenuto conto anche delle prese di posizione dell’AAK e dei risultati di una seduta con le rappresentanze dei Cantoni patrocinanti. L’AAK ha organizzato una seduta l’11 febbraio 2011 e l’Associazione dei Cantoni patrocinanti il 16 febbraio 2011. Entrambe le commissioni hanno accolto favorevolmente l’orientamento della revisione della legge e avanzato proposte concrete su singole questioni connesse, di cui si è tenuto conto negli ulteriori lavori.
Nelle sue consultazioni, il gruppo di lavoro incaricato di preparare la revisione della legge ha potuto avvalersi del rapporto del Consiglio federale del 19 agosto 2009 e avviare i propri lavori con l’esame di un primo provvisorio avamprogetto di legge dell’UFC. Gli aspetti più controversi sono stati i seguenti:
- attribuzione delle competenze differenziata per livelli;
- densità di regolamentazione;
- contenuto, dimensioni e finanziabilità di nuovi ambiti di promozione.
I criteri fissati dal Consiglio federale per la revisione della legge (cfr. n. 2.2) sono stati attuati nel modo seguente:
- Maggiore ponderazione della presenza della formazione svizzera:
l’avamprogetto di una nuova legge sottolinea l’importanza delle scuole svizzere per la presenza della Svizzera all’estero, espressa anche nella nuova proposta di denominazione «Legge federale sulla presenza della formazione svizzera all’estero». A livello contenutistico, la maggiore considerazione della presenza