Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine
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tunno 2011). La costituzione di filiali di scuole si fonda principalmente su due ragioni che sovente si completano a vicenda: le esigenze formative degli svizzeri all’estero che vivono ai margini del bacino di utenza di una scuola svizzera e le considerazioni economiche in merito al livello secondario II. Le filiali di scuole portano in genere solo al livello secondario I e, per questa ragione, sono «imprese fornitrici» per il liceo nella sede principale della scuola svizzera. Inoltre contribuiscono a creare classi sufficientemente grandi a livello liceale, il che rappresenta un vantaggio pedagogico ed economico e rafforza la presenza della Svizzera nel Paese ospitante.
Art. 7 Assicurazione sociale dei docenti svizzeri
Il presente articolo disciplina le questioni dell'assicurazione sociale dei docenti che insegnano nelle scuole svizzere all'estero. Poiché la maggioranza fa ritorno in patria dopo alcuni anni di attività all’estero, occorre evitare eventuali lacune assicurative presso le assicurazioni sociali svizzere. Le scuole svizzere che li hanno assunti devono versare la quota a carico del datore di lavoro ai contributi assicurativi dei docenti. Nei Paesi in cui i docenti possono aderire facoltativamente all'AVS/AI svizzera, le scuole sono tenute a rimborsare loro la metà dei contributi versati a tale assicurazione.
I docenti svizzeri che insegnano nelle scuole svizzere in Europa continuano a essere assicurati all'AVS/AI obbligatoria in virtù dell'Accordo di libera circolazione stipulato con l'Unione europea. Anche i docenti svizzeri in Cile possono continuare a essere assicurati all'AVS obbligatoria in virtù della Convenzione di sicurezza sociale con il Cile. I docenti svizzeri che insegnano nelle altre scuole svizzere oltreoceano hanno la possibilità di scegliere se assicurarsi all'AVS/AI o meno. Inoltre, su richiesta, in conformità all'articolo 1a capoverso 3 lettera a della legge federale del 20 dicembre 194613 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), questi docenti possono continuare a beneficiare dell'assicurazione obbligatoria, in quanto Educationsuisse si assume l'obbligo di rendiconto e di contribuzione nei confronti della Cassa federale di compensazione. In entrambi i casi è necessario che i docenti siano stati assicurati obbligatoriamente o facoltativamente all’AVS per almeno cinque anni consecutivi subito prima di iniziare l’attività lavorativa all’estero. I docenti svizzeri che non soddisfano le condizioni della LAVS vanno assicurati nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa. Se tale Paese non offre una sufficiente copertura assicurativa sociale, le lacune devono essere colmate stipulando assicurazioni private. Eventualmente è necessario prevedere una simile procedura anche nell'ambito della previdenza professionale.
La previdenza professionale deve soddisfare i requisiti della relativa legge federale. Le scuole devono adempiere il proprio ruolo di datrici di lavoro, assicurando i docenti svizzeri presso la cassa pensioni cantonale cui sono affiliate, ammesso che le disposizioni legali lo consentano, oppure presso la cassa pensioni della Confederazione Publica. A seconda della cassa pensioni derivano oneri alquanto differenti per i datori di lavoro. Per questa ragione la decisione, quando è possibile scegliere, spetta alla scuola.
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