Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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I Cantoni che assumono un patrocinio si impegnano dunque, al di là della loro funzione di vigilanza, a garantire in primo luogo alla propria scuola prestazioni concrete, ossia il sostegno e la consulenza specialistici nonché a effettuare visite di valutazione e ispezioni sul posto. Il patrocinio non comporta invece alcun impegno a erogare sussidi. Nell’Allegato 5 sono elencati i Cantoni patrocinanti con le scuole svizzere da essi gestite.

Il 1° gennaio 1989 i Cantoni patrocinanti hanno cos tituito un’associazione rappresentata da un membro nella Commissione per il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero (AAK). Contemporaneamente, i Cantoni patrocinanti si sono dotati di direttive aventi carattere di raccomandazioni allo scopo di adempiere i loro compiti in modo esaustivo ed efficace7. Le prestazioni raccomandate ai Cantoni in queste direttive vanno al di là dei compiti previsti dalla legge. Sono menzionate per esempio le licenze concesse al corpo docenti per l’attività svolta presso una scuola svizzera o la possibilità di rimanere affiliati alla cassa pensioni cantonale. Singoli Cantoni fanno un passo avanti riconoscendo la loro scuola svizzera come azienda associata e parificandola alle scuole cantonali.

L'associazione dei Cantoni patrocinanti permette confronti periodici fra le prestazioni dei suoi membri. Le differenze tra i Cantoni patrocinanti che si impegnano per le scuole patrocinate restano comunque considerevoli, segnatamente per quanto riguarda gli aiuti finanziari non obbligatori agli investimenti. I Cantoni patrocinanti erogano in misura crescente le loro prestazioni ordinarie (soprattutto la fornitura di materiale didattico gratuito o a tariffe preferenziali) a carico del preventivo ordinario. A tale scopo hanno stanziato crediti che oscillano tra 20 000 e 35 000 franchi all’anno. Inoltre, quasi ogni anno, diversi Cantoni patrocinanti erogano a carico del Fondo della lotteria considerevoli sussidi volontari alle scuole da essi gestite.

A lungo termine, gli aiuti agli investimenti erogati dai Cantoni patrocinanti ammontano complessivamente ad almeno 600–700 000 franchi all’anno. Stando alle stime dell'UFC, nel 2007 e 2008 i sussidi volontari sono ammontati in media a 1,2 milioni di franchi all'anno. Nel 2009 gli aiuti finanziari dei Cantoni patrocinanti sono ammontati a 914 000 franchi.

3.5 Vigilanza e assistenza

In conformità al diritto vigente, il promovimento della formazione dei giovani svizzeri all'estero è di competenza del DFI (UFC). Ai sensi dell’articolo 8 LISE, il rispetto della legge deve essere garantito dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera, quale organo di vigilanza, e dal DFI, quale organo di alta vigilanza. Come menzionato al numero 3.4, in campo pedagogico la vigilanza è assunta dal Cantone patrocinante.

La rappresentanza svizzera competente si tiene al corrente sulla situazione della scuola svizzera sul posto e assiste, come osservatrice senza diritto di voto, almeno alle principali sedute del comitato e dell'associazione della scuola; esprime, per iscritto e autonomamente, il proprio parere sulla documentazione presentata per ottenere

7 http://www.bak.admin.ch/kulturschaffen/04250/04257/04259/index.html?lang=it