Rapporto esplicativo
Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine
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Zurigo; scuola svizzera di San Paolo/Curitiba: Basilea Città e Argovia). Il testo di legge per «Cantone patrocinante» intende anche questa possibilità.
Capoverso 1 lettere n e o: finora erano ammesse come enti di scuole svizzere solo le associazioni di svizzeri all'estero (art. 2 LISE). Considerato che, anche nell'ambito delle scuole svizzere all'estero il sistema di milizia e la forma associativa difficilmente rimarranno a lungo termine le uniche strutture organizzative, l’avamprogetto lascia volutamente aperta la questione della forma organizzativa delle scuole svizzere.
Finora la gestione strategica delle scuole era riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Su richiesta della scuola, il DFI poteva autorizzare eccezioni (art. 3 cpv. 5 LISE), possibilità di cui molte scuole si sono avvalse. La maggior parte di esse sono infatti interessate ad accogliere nel comitato genitori dotati di conoscenze specifiche, disposti ad impegnarsi e con buoni contatti nel Paese ospitante, indipendentemente dalla loro cittadinanza. Il requisito secondo cui la gestione strategica debba essere in prevalenza in mani svizzere è quindi sufficiente e rientra nell’interesse delle scuole.
Per direzione della scuola s’intende la gestione scolastica operativa a livello superiore. La gestione amministrativa le è subordinata.
Capoverso 3: numerose scuole svizzere si trovano in regioni che registrano una rapida crescita economica (Brasile, Cile, Messico e Tailandia). In molte regioni emergenti, tuttavia, le scuole svizzere non sono ancora rappresentate. Considerata la situazione, sarebbe auspicabile creare istituzioni formative in Paesi come la Cina, l'India, la Corea del Sud, il Vietnam o la Russia.
Art. 4 Requisiti per il riconoscimento della formazione generale del livello
secondario II
In conformità all'articolo 3 capoverso 1 lettera h, il livello secondario II non costituisce un requisito fondamentale per una scuola svizzera. Secondo la logica della presente legge, il riconoscimento della sussidiabilità del livello secondario II spetta all'Ufficio federale competente.
Per ottenere il riconoscimento è necessario presentare una richiesta fondata corredata di un conto degli investimenti. La decisione di riconoscimento dell'Ufficio federale competente avviene d'intesa con il Cantone patrocinante e previa consultazione della CPFSA (cfr. spiegazioni sull'art. 20).
Art. 5 Requisiti per il riconoscimento di offerte della formazione professio-
nale di base
Tenere conto della formazione professionale, parificandola a quella generale, costituisce un elemento centrale della variante III del rapporto del Consiglio federale del 19 agosto 20099. Anche il rapporto del Consiglio federale del 30 giugno 2010 «Strategia internazionale della Svizzera nel settore dell’educazione, della ricerca e dell’innovazione» avvalora il concetto secondo cui la Svizzera dovrebbe sostenere
9 Rapporto del 19 agosto 2009, pag. 29 e seg.