Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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Come finora, il guadagno assicurato presso Publica viene stabilito in modo forfettario dall'Ufficio federale competente a seconda del livello scolastico. Come negli ultimi decenni, l’adeguamento del guadagno assicurato avviene in linea di principio nella stessa misura e nello stesso momento in cui avviene per il personale federale.

Per quanto riguarda l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni, è compito delle scuole provvedere a una copertura assicurativa paragonabile a quella svizzera.

Art. 8 Obbligo di notifica

È ovvio che le scuole sono tenute a comunicare all'Ufficio federale competente gli avvenimenti importanti che hanno ripercussioni immediate o a breve termine sul loro esercizio. Tuttavia, devono essere notificati anche gli sviluppi che hanno effetti solo a medio o a lungo termine sui requisiti del riconoscimento. Questo vale in particolare per la situazione finanziaria delle scuole. Le difficoltà di natura finanziaria possono infatti minacciare l'esistenza stessa di una scuola e nuocere alla reputazione della Svizzera; rivestono quindi un'importanza fondamentale per mantenere il riconoscimento delle scuole.

Per questa ragione l'UFC segue da tempo con attenzione gli sviluppi finanziari delle scuole svizzere, intervenendo tempestivamente quando sorgono dei problemi. Le scuole svizzere dispongono oramai da dieci anni di una presentazione dei conti elettronica unificata e sono sottoposte a un reporting e controlling costante. Il resoconto digitalizzato da presentare all’UFC comprende la contabilità d’esercizio, il bilancio, il flusso monetario, il preventivo e la pianificazione finanziaria. Inoltre, le scuole hanno ricevuto un manuale volto a garantire una tenuta dei conti uniforme e un miglior benchmarking. Come strumento di analisi, dispongono di un programma per l'analisi dei dati (coefficienti) sotto forma di tabelle e grafici. Dal 2008 l’UFC esige inoltre dalle scuole una pianificazione finanziaria quadriennale dettagliata, che si basa su un formato semplice di business plan e contiene il conto economico, il bilancio, il piano finanziario e informazioni supplementari. Il resoconto dell’UFC si attiene alle nuove direttive di Swiss GAAP RPC (Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti), che sono diventate uno standard per il rendiconto finanziario in Svizzera.

Art. 9 Natura e calcolo degli aiuti finanziari

Capoverso 1: le scuole riconosciute dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 dell'avamprogetto hanno diritto agli aiuti finanziari della Confederazione. Considerato che le scuole sono esercizi duraturi e che la loro organizzazione, il corpo docente e l'offerta formativa dipendono in larga misura dai vincoli posti dalla legge federale, per quanto riguarda la concessione di sussidi federali devono poter contare sulla certezza giuridica. Inoltre le scuole non possono chiudere oppure cambiare a breve termine il corpo docente e l'offerta formativa senza danneggiare la loro immagine.

Capoverso 2: a differenza della LISE, come criterio per la commisurazione dei sussidi non viene utilizzato solo il numero di allievi svizzeri (ora anche il numero di ap-