Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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Art. 16 Cooperazione e cura delle relazioni

Capoversi 1 e 2: le scuole attive all'estero e le altre forme di trasmissione della formazione svizzera si trovano di fronte a numerose questioni comuni a carattere pedagogico, organizzativo, gestionale e politico. Lo scambio regolare su questioni del genere e la presentazione coordinata delle richieste al Dipartimento competente e ad altre autorità in Svizzera è nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Come esposto al numero 3.5, questa funzione è svolta da Educationsuisse.

Capoverso 3: la rappresentanza svizzera competente sul posto è, sotto diversi punti di vista, un importante partner della scuola. Sovente la rappresentanza e la scuola collaborano a livello culturale e, grazie a iniziative comuni, promuovono il contatto sia con la comunità di svizzeri all’estero sia con il Paese ospitante. La rappresentanza assume un'importante funzione di consulenza e di conciliazione in vista della fondazione di una scuola, al momento del suo riconoscimento o in caso di una revoca di tale riconoscimento, ma anche durante l'esercizio in generale, in particolare in caso di situazioni critiche. I giovani che hanno concluso gli studi costituiscono per le rappresentanze un importante anello di congiunzione nella cura delle relazioni e nella tutela degli interessi, in quanto sovente assumeranno posizioni dirigenziali nel Paese ospitante.

Capoverso 4: le scuole e le altre forme di trasmissione della formazione costituiscono i centri nevralgici di una fitta rete di relazioni nel Paese ospitante. Alla fine del periodo scolastico o della formazione, i giovani che hanno concluso gli studi nelle istituzioni svizzere di formazione possiedono un solido bagaglio di conoscenze sulla Svizzera, ma anche un legame emotivo con questo Paese, che possono essere valorizzati in maniera generale ma anche nella loro futura attività professionale in ambito economico, politico, amministrativo, culturale ecc. Questa rete di relazioni è tanto più fitta ed efficace se viene costantemente curata.

Art. 17 Finanziamento

Come tematizzato dalla mozione Segmüller 09.3550, per le istituzioni di formazione è difficile operare una pianificazione pluriennale, se gli aiuti finanziari della Confederazione oscillano notevolmente da un anno all’altro. Per tenere conto di questo aspetto, viene previsto lo strumento di un limite di spesa quadriennale.

Una possibilità già contemplata dal Consiglio federale consiste nella possibilità di assoggettare il finanziamento della presenza della formazione svizzera all'articolo 27 della legge sulla promozione della cultura20.

Art. 18 Cantoni patrocinanti

L'articolo 18 corrisponde essenzialmente all'articolo 6 capoverso 2 LISE. È stata modificata o piuttosto precisata la disposizione ambigua riportata della lettera f, secondo

20 Rapporto del 19 agosto 2009, pag. 30 e seg. (cfr. nota a piè di pagina n. 2); Messaggio del 23 febbraio 2011 concernente la promozione della cultura negli anni 2012–2015 (FF 2011 2701, in particolare pag. 2768).