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Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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ne dei costi) è quindi considerata un contributo federale (sussidio). La concessione di sussidi necessita di una base legale formale. In questi casi la LSu può essere considerata solo una legge quadro, ma non può essere alla base della concessione di un contributo specifico. È quindi necessario creare un'adeguata base legale nell'ambito di una normativa speciale, che tenga conto del diritto dei sussidi. Il presente articolo risponde a questa necessità.

La cessione degli immobili è legata alla condizione che vengano utilizzati come scuole svizzere. Eventuali redditi provenienti da una successiva alienazione devono essere destinati a scuole svizzere all'estero riconosciute. I dettagli vanno regolamentati a seconda della situazione nell'ambito dei relativi contratti di cessione. È per esempio ipotizzabile utilizzare i ricavi dell'alienazione per l'acquisto di una sede sostitutiva oppure, se questo non è possibile, destinarli direttamente a un'altra scuola svizzera all'estero riconosciuta - su disposizione dell'Ufficio federale competente - o al Fondo Antonio Cadonau16.

I ricavi dagli interessi del Fondo Antonio Cadonau e le risorse finanziarie che superano il suo capitale iniziale di 300 000 franchi possono servire per erogare alle scuole svizzere contributi per scopi non previsti nelle pertinenti basi legali. Considerato che dal 1980 la Confederazione non può più erogare alle scuole svizzere all'estero sussidi per la costruzione a carico del credito a preventivo ordinario, il Fondo Antonio Cadonau rappresenta da allora l'unica possibilità per la Confederazione di versare alle scuole riconosciute un modesto contributo per i loro progetti di investimento.

Antonio Cadonau (1850 – 1929) era uno svizzero all'estero che aveva acquisito una notevole fortuna, in particolare mediante la sua attività di commerciante a Singapore. Il fondo speciale creato dal suo lascito a favore delle scuole svizzere all'estero è gestito dall'UFC.

Art. 12 Revoca del riconoscimento, riconoscimento temporaneo, riconosci-

mento vincolato a oneri

La formula potestativa dell'articolo 12 conferisce al Consiglio federale la flessibilità necessaria per valutare se a una scuola debba essere revocato il riconoscimento. Concretamente questo significa che il Consiglio federale non procederà a una tale revoca se per esempio la scuola non soddisfa alcuni dei requisiti necessari nel corso di due o tre anni. La situazione è invece diversa se tali lacune non sono dovute a circostanze passeggere, ma si basano su cambiamenti durevoli. Se quindi i requisiti richiesti dalla legge non sono soddisfatti durevolmente, il Consiglio federale revoca il riconoscimento.

Tuttavia, se la scuola ha giustificate prospettive di poter nuovamente soddisfare i requisiti legali in un secondo tempo, il Consiglio federale ha la possibilità di concedere dopo la revoca un riconoscimento temporaneo o vincolato a oneri. Prima di revocare il riconoscimento non va consultato solo il Cantone patrocinante, ma anche la CPFSA.

16 Cfr. Regolamento del 23 agosto 1947 del Fondo Antonio Cadonau, RS 418.3.