Rapporto esplicativo

Consultazione 2011/27: Revisione della legge sull'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero (LISE) · 27 pagine

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Valore dell'immobile di Roma conformemente al conto degli investimenti al 31.12.2010

Immobile Valore d'acquisto Ammortamenti cu- Valore contabile

(CHF) mulati (CHF) (CHF)

Roma, Via Malpighi 14, 5 966 061 1 704 589 4 261 472 Scuola Svizzera

Roma, Via Malpighi 14, 2 075 356 592 959 1 482 397 Asilo

Totale 8 041 417 2 297 548 5 743 869

L'attuale valore di mercato dell'immobile è stimato a circa 12 milioni di euro. La scuola svizzera di Roma non paga affitto. Il valore di mercato del canone d'affitto è stimato a circa 480 000 euro all'anno.

È prevista la cessione dell'immobile alla scuola svizzera di Roma oppure, come proposto dal comitato scolastico della scuola svizzera, a una fondazione non ancora esistente. A questo scopo in Svizzera è prevista la costituzione di una fondazione nel cui consiglio di fondazione siano rappresentati la scuola svizzera di Roma, la comunità degli svizzeri all'estero di Roma, il Cantone patrocinante San Gallo ed eventualmente, se richiesto, la Confederazione Svizzera (DFAE, rappresentato dall'Ambasciata svizzera di Roma). La cessione dell'immobile è prevista per un importo simbolico di 1 milione di franchi, ripartito su 4 anni e legato a un ammortamento straordinario di 4,7 milioni di franchi per la Confederazione. Considerato che la Confederazione, a suo tempo, ha acquisito la scuola svizzera di Catania gratuitamente, viene proposta la cessione gratuita dell'immobile alla scuola svizzera di Catania, insieme a un ammortamento straordinario di 0,7 milioni di franchi per la Confederazione.

Cedendo i diritti di proprietà degli immobili scolastici di Roma e Catania, la Confederazione potrà conseguire notevoli risparmi, sia per quanto riguarda la manutenzione delle due scuole sia nell'ambito del risanamento necessario della scuola svizzera di Roma.

Gli immobili delle scuole svizzere di Catania e Roma sono parte del portafoglio immobiliare dell'UFCL ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza del 5 dicembre 200814 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC). In qualità di organo della costruzione e degli immobili competente, l'UFCL è quindi autorizzato a vendere immobili ai sensi dell'articolo 12 capoverso 1 lettera a OILC. La vendita a Cantoni, Comuni o privati deve avvenire a prezzi di mercato (art. 13 cpv. 3 OILC).

Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 della legge sui sussidi del 5 ottobre 199015 (LSu), gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari concessi per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati vantaggi pecuniari in particolare le prestazioni in natura gratuite o a condizioni di favore. La donazione di un immobile (gratuità) o la sua cessione a un prezzo simbolico (riduzio-

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RS 172.010.21

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RS 616.1